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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32944/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di Cassazione impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 06/11/2023 che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, ha assolto Vittorio dalla cessione di stupefacenti e dalla detenzione della marijuana rinvenuta nel deposito di acqua, ma ha confermato la condanna per la detenzione di eroina e cocaina trovate dentro una cassetta di sicurezza nella stanza da letto di Vittorio. Il ricorrente deduce, in particolare: (i) carenza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine alla riconducibilità della sostanza custodita nella cassetta di sicurezza a lui, nonostante che la cassetta fosse stata aperta dal fratello Marcello con un mazzo di chiavi preso dalla sua stanza e nonostante le sue difese di estraneità; (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità nella rideterminazione della pena in misura solo lievemente diminuita senza motivazione; (iii) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per una possibile reformatio in pejus nella determinazione della pena in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato carenza di motivazione della Corte territoriale circa le ragioni per cui non abbia attribuito a Marcello l'esclusiva disponibilità della sostanza custodita nella cassetta di sicurezza collocata nella stanza di Vittorio, nonostante avesse motivato la non riconducibilità di quella trovata nel deposito di acqua sul criterio della disponibilità delle chiavi da parte di Marcello. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari. Il pubblico ministero in Cassazione aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Richiamato per denunciare carenza di motivazione: la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia insufficiente riguardo alla ricostruzione probatoria sulla cassetta di sicurezza e sul collegamento tra la detenzione della sostanza e il ricorrente

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Richiamato con riferimento alla possibile illegittima reformatio in pejus nella rideterminazione della pena in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; la Corte ha esaminato la questione relativa alla motivazione della riduzione della pena

Massime di principio

  • La mera ubicazione di una cassetta di sicurezza nella stanza di un imputato non è di per sé sufficiente a provare la sua esclusiva disponibilità del contenuto: il giudice deve motivare il nesso probatorio tra oggetto custodito e persona a cui si attribuisce la detenzione
  • La disponibilità materiale di chiavi e l'effettivo uso delle stesse da parte di terzi sono elementi decisivi: se emerge che un altro soggetto aveva la chiave e l'ha effettivamente usata, il giudice deve spiegare perché ciò non esclude la responsabilità esclusiva del proprietario della stanza
  • Le decisioni di merito devono affrontare e motivare specificamente i punti sollevati in appello; la mancata trattazione di un motivo rilevante può determinare annullamento per carenza di motivazione
  • La rideterminazione della pena in appello richiede motivazione adeguata: variazioni significative (in peius o in diminuzione) devono essere giustificate e non possono avvenire in assenza di motivazione, specialmente se potrebbero configurare reformatio in pejus senza impugnazione del PM
  • La presenza di somme di denaro addosso all'imputato non vale automaticamente a provare l'attività di cessione: occorre valutare origine, quantità coerente con il reato e collegamento probatorio con le cessioni contestate
  • Le dichiarazioni di un coimputato che si assume la responsabilità esclusiva devono essere valutate criticamente e confrontate con gli elementi oggettivi; tuttavia, se il giudice ritiene credibile quella versione, deve motivare il perché la stessa non vale anche per altri luoghi di custodia collegati
  • In procedure abbreviate o giudizi semplificati, l'accertamento della responsabilità richiede comunque motivazione piena del nesso tra prova materiale e imputato; la modalità processuale non esime il giudice dall'obbligo motivazionale

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