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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28333/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggero Sanna aveva chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 27/04/2018 al 29/01/2019 a causa della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La Corte d'appello di Cagliari gli aveva riconosciuto un indennizzo di euro 65.322,14. Il Ministero ha impugnato sostenendo violazione dell'art. 314 c.p.p., e deducendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, l'affidamento in prova non è modalità di esecuzione della pena ma trasforma la pena stessa, per cui la detenzione prestata per ritardata sospensione dell'ordine di esecuzione non sarebbe ingiusta se si sovrappone a un altro titolo idoneo (es. affidamento). Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che ha riconosciuto la riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondata l'interpretazione ministeriale, confermando che la sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale distingue nettamente la pena detentiva e la misura alternativa (affidamento in prova): si tratta di "pene" diverse e la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione, quando alla data del fatto il ricorrente avrebbe dovuto godere di una misura alternativa, comporta l'esposizione a una pena diversa da quella prevista dalla legge e quindi ingiusta. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, la conferma dell'indennizzo e la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Ministero come norma sulla riparazione: il ricorso lamentava violazione di tale articolo, ma la Corte non ha ritenuto che potesse modificare l'esito, confermando l'applicabilità del diritto alla riparazione ove la detenzione sia ingiusta rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto.

  • art. 656, comma 9, cod. proc. pen.

    "divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena"

    La Corte costituzionale ha considerato che l'applicazione del divieto determina l'effetto di trasformare la pena concreta imponendo l'inizio dell'esecuzione in regime detentivo, con conseguente problemi di retroattività rispetto alla disciplina vigente al momento del fatto.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lett. b)

    "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"

    La modifica ha inserito nuovi reati nell'elenco dell'art. 4-bis O.P.; la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la sua applicazione retroattiva a fatti anteriori alla sua entrata in vigore laddove ciò produceva trasformazione della pena.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che elenca reati ostativi alle misure alternative: la sua estensione retroattiva è stata tema della pronuncia costituzionale, che ha escluso l'applicabilità retroattiva quando modifica la concreta esecuzione della pena.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale per il principio di legalità e non retroattività della pena: la modifica normativa che incide sulla concreta esecuzione della pena non può essere applicata retroattivamente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32/2020

    "le misure alternative alla detenzione ... costituiscono delle vere e proprie 'pene' alternative alla detenzione ... con un'accentuata vocazione rieducativa"

    Ha chiarito che l'affidamento in prova e le altre misure alternative sono pene di natura diversa rispetto alla detenzione; ha inoltre stabilito che le norme che, per effetto di applicazione retroattiva, determinano l'esecuzione in regime detentivo di pene che al tempo del fatto avrebbero dovuto essere eseguite con misure alternative, sono inapplicabili per violazione dell'art. 25 Cost.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 9721/2021 - Sica)

    Conferma l'orientamento secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche quando la restrizione derivi da vicende successive alla condanna connesse alle modalità di esecuzione della pena, se dovute a errore dell'autorità e non imputabili al condannato.

Massime di principio

  • La detenzione è "ingiusta" ai fini dell'equa riparazione quando chi la subisce è sottoposto a una misura diversa (più gravosa) rispetto a quella che la legge prevedeva al momento del fatto; la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione che determina detenzione carceraria anziché esecuzione mediante misura alternativa può dare diritto all'indennizzo.
  • L'affidamento in prova e le altre misure alternative non sono semplici modalità di esecuzione della pena ma "pene" diverse per natura e finalità; non possono essere considerate equivalenti alla detenzione quando si valuta la legittimità della detenzione effettivamente subita.
  • Le modifiche legislative che incidono sulla concreta esecuzione della pena non possono essere applicate retroattivamente se comportano una trasformazione della pena rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto (principio di non retroattività ex art. 25 Cost.).
  • L'errore dell'autorità che dispone o non sospende l'esecuzione (salvo dolo o grave colpa del detenuto) può legittimare il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione anche se l'errore riguarda la fase esecutiva successiva alla condanna.
  • In casi analoghi conviene verificare: 1) quale disciplina era vigente alla data del fatto; 2) se quella disciplina avrebbe consentito una misura alternativa o l'affidamento; 3) se l'ordine di esecuzione è stato sospeso o meno; 4) se l'errore è imputabile all'azione dell'autorità e non al comportamento doloso/gravemente colposo del detenuto.

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