Sentenza n. 3662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I) n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano senza grado e decorrenza dal 20 luglio 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha impugnato in primo grado la determina disciplinare adottata dopo la condanna penale irrevocabile per accesso abusivo al sistema informatico dell'anagrafe tributaria e rivelazione di segreti d'ufficio. Ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 1392 d.lgs. 66/2010 per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale e contestando la mancata dimostrazione della data in cui l'Amministrazione aveva acquisito la sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità. In appello ha riproposto tale censura e ha dedotto l'omessa pronuncia del TAR sugli effetti economici e pensionistici della perdita del grado, nonché sulle conseguenze relative alle ferie non godute. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla violazione dei termini disciplinari, ha accertato che l'Amministrazione aveva acquisito la sentenza penale irrevocabile il 20 aprile 2021; il procedimento era stato avviato il 12 luglio 2021, dopo 84 giorni, quindi entro il termine di 90 giorni, e si era concluso con la determina del 27 dicembre 2021, dopo 252 giorni dall'acquisizione, quindi entro il termine di 270 giorni. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 14 del 2022, il Collegio ha affermato che il dies a quo coincide con la conoscenza integrale, certa e formalmente attestata della sentenza irrevocabile, non con la mera conoscenza del dispositivo o con il solo passaggio in giudicato astrattamente considerato. La censura sugli effetti economici è stata dichiarata inammissibile perché nuova: il tema della decorrenza economica della sanzione in rapporto al precedente congedo per malattia non era stato specificamente dedotto in primo grado. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'art. 867, quinto comma, d.lgs. 66/2010 impone che la perdita del grado decorra dalla data di cessazione dal servizio quando, a tale data, era pendente un procedimento penale o disciplinare poi concluso con la perdita del grado. Pertanto, la perdita del grado prevale sul precedente congedo assoluto per infermità e produce effetti dalla medesima data del 20 luglio 2020. Il Consiglio di Stato ha precisato che ciò non comporta una perdita assoluta della tutela pensionistica, permanendo il regime pensionistico militare previsto dall'art. 52, comma 2, d.P.R. 1032/1973. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato "entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili"; il procedimento deve concludersi entro 270 giorni dal medesimo dies a quo
I termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza integrale, certa e formalmente documentata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, non dalla mera conoscenza del dispositivo o da deduzioni sull'intervenuta irrevocabilità.
art. 1393, comma 4, d.lgs. 66/2010
il procedimento disciplinare è "avviato o riaperto entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza"
La conoscenza integrale della sentenza costituisce il riferimento temporale per l'avvio o la riapertura del procedimento disciplinare.
art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado
Quando alla data della cessazione dal servizio per altra causa era pendente un procedimento penale o disciplinare poi concluso con la perdita del grado, la cessazione si considera avvenuta per perdita del grado con la decorrenza originaria della cessazione.
art. 52, comma 2, d.P.R. 1032/1973
Il militare degradato conserva il regime pensionistico militare; la perdita del grado non determina quindi una perdita assoluta del diritto a pensione, ma il mutamento del titolo dell'erogazione.
art. 97 Cost.
La censura fondata sul buon andamento dell'azione amministrativa non è stata accolta, non essendo stati violati i termini disciplinari applicabili.
art. 241/1990
Il richiamo generale alla legge sul procedimento amministrativo non ha condotto all'annullamento, poiché il procedimento disciplinare è risultato tempestivo.
Massime di principio
- Ai sensi degli artt. 1392 e 1393 d.lgs. 66/2010, i termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare di stato conseguente a un processo penale decorrono dalla conoscenza integrale, certa e formalmente documentata della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione; non è sufficiente la conoscenza del solo dispositivo, di estratti della pronuncia o una mera deduzione sull'intervenuta irrevocabilità.
- La conoscenza integrale e certa della sentenza irrevocabile richiede l'acquisizione di una copia conforme all'originale dalla quale risulti formalmente l'irrevocabilità, secondo le modalità previste dall'ordinamento per conferire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali.
- Quando, alla data della cessazione dal servizio di un militare, è pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, l'art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010 comporta che la perdita del grado decorra dalla data della cessazione, anche se quest'ultima era stata inizialmente disposta per infermità o altra causa.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile in appello se introduce per la prima volta una questione non sottoposta con adeguata specificità al giudice di primo grado; in ogni caso, la questione nuova non può essere utilizzata per ampliare l'oggetto del giudizio d'appello.
- La perdita del grado prevale sul precedente congedo assoluto per infermità quanto alla causa giuridica della cessazione dal servizio, ma non determina necessariamente la perdita assoluta del trattamento pensionistico quando l'ordinamento conserva un autonomo regime pensionistico militare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →