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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29590/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e in appello in rito abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito, riguardano il rinvenimento all'interno dell'appartamento da lui locato e in uso di un ingente quantitativo di hashish e marijuana, oltre alla somma di euro 9.000,00 oggetto di confisca, con contestazione della recidiva specifica infraquinquennale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente sommato due circostanze aggravanti a effetto speciale, e cioè l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e la recidiva specifica infraquinquennale, in contrasto con l'art. 63, comma 4, c.p.; ha anche dedotto l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. Con il secondo motivo ha censurato la confisca della somma rinvenuta, lamentando che non fosse chiaro se la misura fosse stata disposta come confisca diretta ex art. 240 c.p. o come confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., e che in ogni caso mancassero le verifiche richieste sulla pertinenzialità del denaro al reato o sulla provenienza illecita e contiguità temporale richieste per la confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti relativi al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato aumenti successivi di pena sia per l'aggravante dell'ingente quantità sia per la recidiva specifica infraquinquennale, entrambe qualificabili come circostanze aggravanti a effetto speciale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della confisca non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. È stata inoltre dichiarata irrevocabile la statuizione di responsabilità penale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Nel concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale si applica soltanto la pena prevista per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla; non è consentito sommare automaticamente aumenti successivi per più aggravanti di pari natura.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva specifica infraquinquennale non può essere applicata in modo da determinare un cumulo illegittimo con un'altra aggravante a effetto speciale, dovendo rispettarsi la disciplina del concorso tra circostanze.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato per contestare la confisca diretta, deducendo l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato per contestare, in subordine, la confisca per sproporzione, per mancata verifica della provenienza illecita e della contiguità temporale con l'attività criminosa.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di hashish e marijuana a fine di cessione a terzi.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante dell'ingente quantità, qualificata dalla Corte come circostanza aggravante a effetto speciale.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione di responsabilità non più devoluta o impugnabile.

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    Nel testo della sentenza è richiamato anche con la forma di riferimento al "quarto comma" come regola applicabile al concorso di aggravanti a effetto speciale.

Massime di principio

  • Quando concorrono più circostanze aggravanti a effetto speciale, il giudice deve applicare la disciplina dell'art. 63, comma 4, c.p., individuando la circostanza più grave e non sommando autonomamente gli aumenti di pena come se si trattasse di aumenti successivi indipendenti.
  • La recidiva qualificata può integrare, a seconda della sua incidenza sulla pena, una circostanza aggravante a effetto speciale e, se concorre con altra aggravante dello stesso tipo, soggiace alla regola del concorso prevista dall'art. 63, comma 4, c.p.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio; tali censure sono inammissibili perché riguardano punti della decisione ormai coperti dal devolutum.
  • Se la statuizione di responsabilità non è oggetto di censure ammissibili o resta irrevocabile, il giudizio di legittimità può essere limitato al solo trattamento sanzionatorio o ad altri capi autonomamente impugnati.
  • Per sostenere una confisca diretta del denaro occorre la dimostrazione del nesso di pertinenzialità con il reato; per la confisca per sproporzione occorrono i presupposti specifici della misura, che non possono essere presunti o omessi nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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