Cassazione Civile, Sentenza n. 25696/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Piemonte che aveva accolto l'appello di Farmen avverso una pronuncia di primo grado parzialmente favorevole alla contribuente. La controversia riguarda la spettanza e i presupposti della quota fissa della tariffa di igiene ambientale (TIA/TIA 1) per gli anni 2007-2011, in particolare se la quota fissa sia dovuta anche quando il contribuente produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e li gestisce autonomamente, nonché questioni connesse alla qualificazione della tariffa applicata (TIA 1 vs TIA 2), al nesso tra parte fissa e produzione effettiva di rifiuti, e all'eventuale applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" per escludere l'obbligo della quota fissa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di SOGET, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente (Farmen). La Corte ha ritenuto legittimo il regolamento comunale che impone il pagamento della quota fissa della TIA anche per soggetti che producono rifiuti speciali non assimilabili e provvedono allo smaltimento autonomo, precisando che la quota fissa serve a finanziare costi essenziali e indivisibili del servizio di gestione rifiuti e quindi è dovuta sul mero possesso o detenzione di superfici idonee a produrre rifiuti. È stata disposta la condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza; è stata autorizzata la compensazione delle spese del giudizio di merito ove previsto dalla vicenda processuale.
Norme richiamate
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi) - art. 49
La tariffa \'composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti...\' (comma 4) e la previsione che la tariffa copra integralmente i costi del servizio
La Corte interpreta l'art. 49 nel senso che la TIA copre integralmente i costi del servizio di gestione rifiuti e si compone di una parte fissa e di una parte variabile; la quota fissa è dovuta sul mero possesso o detenzione di superfici idonee a produrre rifiuti perché finanzia costi essenziali e indivisibili del servizio.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa
Fornisce i criteri e gli indici per la determinazione delle componenti fisse e variabili della tariffa; conferma che la quantificazione della parte fissa non dipende dalla concreta produzione individuale di rifiuti.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 238
Norma richiamata dalla ricorrente nei motivi di impugnazione (contestazione sull'ammissibilità della qualificazione tariffaria), ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 e sulla giurisprudenza consolidata relativa alla TIA.
Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009
Richiamata per la distinzione tra TIA e TARSU: la TIA ha funzione di coprire anche i costi relativi ai rifiuti "esterni" e i servizi indivisibili, giustificando l'obbligatorietà della quota fissa.
Trattato CE art. 174 e direttiva 2006/12/CE art. 12
Richiamati dalla ricorrente per un profilo comunitario (principio "chi inquina paga"); la Corte non ha ritenuto che tali principi autorizzino a esonerare dal pagamento della quota fissa della TIA, destinata a coprire costi collettivi e indivisibili.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 52; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - artt. 7, 124, 149
Richiamate in relazione alla legittimità del regolamento comunale: la Corte ha ritenuto legittimo il regolamento del Comune di Settimo Torinese che applicava la quota fissa anche in presenza di rifiuti speciali non assimilati smaltiti dal contribuente, ritenendo che la norma regolamentare non contrastasse con disposizioni aventi forza di legge.
Massime di principio
- La quota fissa della TIA è dovuta integralmente quando il soggetto possiede o detiene superfici nel territorio comunale astrattamente idonee a produrre rifiuti: essa finanzia costi essenziali e indivisibili del servizio pubblicocomunale.
- La riduzione o esclusione riguarda esclusivamente la parte variabile della tariffa e si verifica solo se il produttore dimostra l\'avvio autonomo al recupero/smaltimento (con attestazioni documentali), rilevando poco ai fini della quota fissa la reale quantificazione della produzione individuale di rifiuti.
- I regolamenti comunali possono legittimamente prevedere l\'assoggettamento alla sola quota fissa anche per locali non abitativi o non utilizzati, purché compatibili con la normativa statale e con i criteri di calcolo del d.P.R. n. 158/1999.
- Il richiamo al principio comunitario \"chi inquina paga\" non determina automaticamente l\'esenzione della quota fissa: i principi UE devono conciliarsi con la funzione collettiva della TIA di coprire costi indivisibili.
- Nelle controversie è determinante richiamare la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Corte Costituzionale) che afferma la natura universale della TIA e la separazione tra parte fissa (funzione collettiva) e parte variabile (legata alla produzione concreta).
- Per ottenere riduzioni è necessario produrre prova documentale dell\'avvio a recupero o del conferimento a impianti terzi (attestazioni), mentre contestazioni formali sul tipo di tariffa applicata devono dimostrare un effettivo contrasto con la disciplina primaria o con i criteri del d.P.R. 158/1999.
- Strategia processuale consigliata: se si contesta l\'obbligo della quota fissa, focalizzarsi su violazioni normative dirette o su illegittimità del regolamento comunale rispetto alla legge; altrimenti la giurisprudenza è favorevole all\'esazione della quota fissa.
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