Regolamento (UE) 2021/2280
Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del sistema CITES dell’UE per recepire decisioni della CoP 18 e nuovi riscontri scientifici, aggiungendo, spostando o cancellando numerose specie e correggendo annotazioni e nomenclature. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione n. 865/2006 su licenze, certificati, codici dello scopo dell’operazione commerciale, rapporti periodici e campioni biologici. Una parte centrale dell’intervento riguarda l’inasprimento delle misure sul commercio di avorio di elefante, con soppressione di una deroga generale e fissazione di una scadenza per i certificati esistenti.
Modifica gli elenchi CITES dell’Unione e aggiorna le regole applicative per il commercio di specie selvatiche, con particolare rafforzamento dei controlli sull’avorio di elefante.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori, autorità competenti e scambi interessati dal regolamento (CE) n. 338/97 e dal regolamento (CE) n. 865/2006, cioè al commercio, all’importazione, all’esportazione e alla riesportazione di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche elencate negli allegati CITES dell’Unione. Incide sull’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare l’aggiornamento degli allegati di specie, la nomenclatura, i documenti CITES, alcuni campioni biologici e le speciali regole per gli esemplari contenenti avorio di elefante; restano ferme le esclusioni e le deroghe espressamente previste nei nuovi allegati e nelle annotazioni.
Modifica del regime UE sul commercio di specie selvatiche e rafforzamento dei controlli sull’avorio
Il regolamento 2021/2280 della Commissione aggiorna il quadro UE di attuazione della CITES, intervenendo sul regolamento (CE) n. 338/97 e sul regolamento (CE) n. 865/2006. Le modifiche recepiscono gli esiti della CoP 18, gli aggiornamenti tassonomici e le conclusioni del gruppo di consulenza scientifica, oltre a introdurre misure più restrittive sul commercio di avorio di elefante per contrastare il commercio illegale.
Ambito e finalità dell’intervento
L’intervento riguarda il commercio, l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali inserite negli allegati CITES dell’Unione. Il regolamento è motivato dall’esigenza di allineare il diritto UE alle modifiche convenzionali e alla nomenclatura scientifica più recente, nonché di rafforzare la vigilanza su specie oggetto di commercio rilevante e, in particolare, sugli esemplari contenenti avorio di elefante.
Aggiornamento degli allegati del regolamento 338/97
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con il nuovo allegato 1 del regolamento 2021/2280. Il nuovo allegato aggiorna le note interpretative degli allegati A, B, C e D e riporta le specie elencate nei vari allegati con numerose modifiche, tra cui:
- inclusioni di nuovi taxa nell’allegato D per finalità di monitoraggio;
- inserimenti nell’allegato C per recepire nuove iscrizioni nell’appendice III della Convenzione;
- modifiche tassonomiche e correzioni di denominazione;
- cancellazione di voci divenute superflue o inesatte;
- aggiunta di annotazioni per delimitare le parti e i prodotti inclusi nel commercio controllato.
Tra le modifiche tassonomiche più rilevanti figurano la sostituzione di Homalopsis bucata con Homalopsis spp., la sostituzione di Prionailurus iriomotensis con Prionailurus bengalensis euptilurus, la sostituzione di Agalychnis spp. con cinque specie nominate, l’allineamento di Pristidae all’ordine Rhinopristiformes, la correzione di Pelophylax shqipericus e la cancellazione di Lophura hatinhensis in quanto identificata come L. edwardsi.
Modifiche agli allegati CITES e alle note interpretative
Il regolamento aggiorna anche le note interpretative relative agli allegati, chiarendo il significato di varie annotazioni e definizioni. In particolare, vengono precisati:
- il contenuto degli elenchi con i simboli #1-#18;
- la nozione di estratto;
- la nozione di strumenti musicali finiti, accessori e parti;
- la definizione di prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio;
- le nozioni di polvere, spedizione, 10 kg per spedizione, legno trasformato e trucioli di legno.
Sono inoltre inserite nuove annotazioni per alcune specie vegetali, tra cui le specie ottenute da produzione assistita, che non sono né considerate "riprodotte artificialmente" né "prelevate dall’ambiente naturale" ai sensi dell’articolo 56 del regolamento 865/2006.
Nomenclatura standard e riferimenti tassonomici
L’allegato 2 sostituisce l’allegato VIII del regolamento 865/2006 con un nuovo elenco di opere di riferimento per la nomenclatura da utilizzare nelle licenze e nei certificati. La Commissione aggiorna così i riferimenti tassonomici per mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, ragni, scorpioni, insetti, molluschi, coralli e flora, richiamando specifiche checklist e pubblicazioni scientifiche. Questo aggiornamento serve a uniformare la denominazione delle specie nei documenti CITES e a ridurre incertezze interpretative.
Regole documentali: scopo dell’operazione commerciale e accettazione di licenze estere
L’articolo 2 modifica l’articolo 5 del regolamento 865/2006 e introduce il nuovo articolo 5 quater sullo scopo dell’operazione commerciale. Tale scopo deve essere espresso con uno dei codici dell’allegato IX, punto 1, e la determinazione del codice varia a seconda che si tratti di esportazione, riesportazione, importazione o introduzione dal mare. Il codice può differire tra documento di esportazione/riesportazione e licenza di importazione.
Sempre l’articolo 2 inserisce nell’articolo 7 il nuovo paragrafo 7, secondo cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi sono accettati solo se provenienti dall’organo di gestione ufficialmente designato come competente dalla parte esportatrice o riesportatrice.
Validità dei titoli dopo il trasferimento di una specie nell’appendice I
Con il nuovo articolo 10, paragrafo 2 ter, il regolamento stabilisce che, se una specie viene trasferita nell’appendice I della Convenzione durante una riunione della Conferenza delle parti e l’Unione non formula riserve, la validità delle licenze di importazione o esportazione e dei certificati di riesportazione per esemplari di quella specie non può oltrepassare la data di entrata in vigore del trasferimento. La disposizione impedisce che titoli documentali restino validi oltre il nuovo livello di protezione internazionale.
Rafforzamento delle regole sull’avorio di elefante
Una parte centrale del provvedimento riguarda gli esemplari in avorio di elefante. L’articolo 2, punto 5, inserisce nell’articolo 11, paragrafo 4 bis, che i certificati relativi a esemplari in avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cessano di essere validi il 19 gennaio 2023.
Inoltre, l’articolo 2, punto 6, modifica l’articolo 48, paragrafo 1, eliminando la possibilità di commercializzare esemplari lavorati contenenti avorio di elefante acquisiti da oltre cinquant’anni senza il certificato previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 338/97. Da questo consegue che il commercio di avorio lavorato richiede il relativo certificato, senza la precedente deroga generale.
La ratio, esplicitata nei considerando, è quella di rafforzare la lotta contro il commercio illecito di avorio e di rendere più efficaci i controlli, tenendo conto dei rischi connessi al bracconaggio di elefanti e alla circolazione di vecchi articoli in avorio presenti nell’Unione.
Campioni biologici e ricerca scientifica
L’articolo 2, punto 7, riscrive l’articolo 52, paragrafo 1, limitando l’uso delle etichette di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 a specifiche categorie di esemplari e movimenti non commerciali. L’allegato XI, sostituito dall’articolo 2, punto 13, elenca in modo più dettagliato i tipi di campioni biologici, la dimensione ordinaria del campione e le finalità ammesse, quali ricerca biomedica, identificazione della specie, determinazione dell’origine geografica, del sesso, dell’identità individuale, test di discendenza, analisi tossicologica e diagnosi patologica.
Rapporti periodici e formato elettronico
L’articolo 2, punto 9, modifica l’articolo 69 del regolamento 865/2006, che ora disciplina i "Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione". Il rapporto sull’attuazione deve essere presentato in formato elettronico, secondo il modello del segretariato CITES modificato dalla Commissione, un anno prima di ciascuna riunione della Conferenza delle parti. Il rapporto si riferisce a un periodo di tre anni concluso il 31 dicembre dell’anno precedente.
Altri aggiornamenti tecnici e transitori
Tra gli ulteriori interventi vi sono:
- la sostituzione dell’allegato VIII con l’allegato 2;
- l’aggiunta nell’allegato IX della nuova lettera Y sugli esemplari vegetali ottenuti da produzione assistita;
- la sostituzione dell’allegato XI con l’allegato 3;
- l’inserimento nell’allegato XIII delle sei nuove sottospecie di Ovis dopo Ovis ammon.
L’articolo 3 prevede inoltre un regime transitorio per le domande di certificato riguardanti esemplari di avorio di elefante presentate tra il 19 gennaio 2022 e il 19 gennaio 2023: in tal caso l’autorità competente dispone di tre mesi per decidere sul rilascio del certificato, in deroga al termine ordinario dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 865/2006.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 338/97
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con l’allegato 1 del regolamento. Vengono così aggiornati gli allegati A, B, C e D, le note interpretative e le annotazioni, con numerose modifiche tassonomiche, spostamenti di specie tra allegati e adeguamenti alle decisioni della CITES.
Aggiornamento degli elenchi di specie e delle annotazioni CITES
L’allegato 1 introduce nuove inclusioni, esclusioni e rettifiche in tutti gli allegati, tra cui: inserimenti nell’allegato D di nuovi taxa e specie arboree; aggiornamenti per specie inserite nell’appendice III della Convenzione e quindi nell’allegato C; correzioni tassonomiche, ad esempio per Homalopsis spp., Prionailurus bengalensis euptilurus, Agalychnis spp., Pristidae/Rhinopristiformes, Goniurosaurus spp.; cancellazioni di voci non più necessarie o duplicate; e aggiunta di nuove sottospecie a Teratoscincus scincus. Sono inoltre aggiornate le note interpretative, incluse quelle sui codici # e sulle definizioni di estratto, strumenti musicali finiti, accessori, parti, prodotti finiti imballati, polvere, spedizione, 10 kg per spedizione, legno trasformato e trucioli di legno.
Regole speciali sull’avorio di elefante
Nel regolamento (CE) n. 865/2006 viene aggiunto l’articolo 11, paragrafo 4 bis, secondo cui i certificati relativi a esemplari in avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cessano di essere validi il 19 gennaio 2023. Inoltre, all’articolo 48, paragrafo 1, lettera e), si sopprime la deroga generale per gli esemplari lavorati contenenti avorio di elefante acquisiti da oltre cinquant’anni: tali esemplari non possono più essere commercializzati senza certificato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 338/97. È quindi rafforzato il controllo del commercio di avorio all’interno dell’Unione.
Definizione dello scopo dell’operazione commerciale e codici documentali
L’articolo 2, punti 1 e 2, modifica l’articolo 5 del regolamento 865/2006 e introduce l’articolo 5 quater. Lo scopo dell’operazione commerciale deve essere indicato tramite uno dei codici dell’allegato IX, punto 1. Per licenze di esportazione e certificati di riesportazione il codice dipende dalla natura dell’operazione tra esportatore/riesportatore e importatore; per licenze di importazione e certificati di introduzione dal mare, dal previsto uso da parte dell’importatore. È previsto che il codice indicato nella licenza di importazione possa differire da quello riportato nel documento di esportazione o riesportazione.
Accettazione dei documenti rilasciati da paesi terzi
L’articolo 2, punto 3, aggiunge all’articolo 7 del regolamento 865/2006 il paragrafo 7, secondo cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi sono accettati solo se emanati dall’organo di gestione ufficialmente designato come competente dalla parte esportatrice o riesportatrice.
Durata dei titoli per specie trasferite nell’appendice I
L’articolo 2, punto 4, inserisce l’articolo 10, paragrafo 2 ter, prevedendo che, quando una specie è trasferita nell’appendice I della Convenzione nel corso di una riunione della Conferenza delle parti e l’Unione non formula riserve, la validità delle licenze di importazione o esportazione e dei certificati di riesportazione relativi a esemplari di quella specie non può superare la data di entrata in vigore del trasferimento nell’appendice I.
Campioni biologici e uso delle etichette
L’articolo 2, punti 7 e 13, modifica l’articolo 52 e sostituisce l’allegato XI. Le etichette di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzabili solo per lo spostamento di esemplari da erbario, campioni diagnostici e per la ricerca forense, esemplari da museo conservati, essiccati o in inclusione, e piante vive per ricerca scientifica in caso di prestiti, donazioni e scambi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici registrati. L’allegato XI ridefinisce tipi di campioni biologici, dimensioni normali e usi consentiti.
Regime transitorio per i certificati dell’avorio
L’articolo 3 stabilisce, in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 865/2006, che per le domande di certificato relative a esemplari di avorio di elefante presentate tra il 19 gennaio 2022 e il 19 gennaio 2023 il termine per decidere sul rilascio è di tre mesi. Si tratta di una disposizione transitoria per consentire l’adeguamento amministrativo al nuovo regime.
Reporting e formato elettronico
L’articolo 2, punto 9, modifica l’articolo 69 del regolamento 865/2006, rinominandolo "Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione". Il rapporto sull’attuazione deve essere presentato in formato elettronico, secondo il modello pubblicato dal segretariato della Convenzione e modificato dalla Commissione, un anno prima di ciascuna riunione della Conferenza delle parti, con riferimento a un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno precedente.
Aggiornamento degli allegati tecnici del regolamento 865/2006
L’articolo 2 sostituisce l’allegato VIII con l’allegato 2 del regolamento, inserisce nell’allegato IX la nuova lettera Y relativa agli esemplari di specie vegetali ottenuti da produzione assistita, e aggiorna l’allegato XIII inserendo dopo Ovis ammon le specie O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii e O. severtzovi. Vengono inoltre aggiornate le spiegazioni su "prodotti cosmetici" e "novellame" nell’allegato VII.
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