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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2248

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione del 16 dicembre 2021 che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il funzionamento tecnico e procedurale dell’interfaccia elettronica destinata a collegare i sistemi doganali nazionali con l’ICSMS, per agevolare lo scambio di informazioni sui prodotti sospettati di non conformità al momento dell’ingresso nell’Unione. Stabilisce quali dati devono essere trasmessi nelle diverse fasi della procedura, distinguendo tra dati già presenti nei sistemi doganali e dati supplementari da inserire. Contiene inoltre regole specifiche su riservatezza, contitolarità del trattamento e protezione dei dati personali. L’applicazione è differita al 16 dicembre 2025 per consentire lo sviluppo dell’interfaccia.

Specificazione dell’interfaccia elettronica tra sistemi doganali nazionali e ICSMS e dei dati da trasmettere per il controllo dei prodotti in entrata nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità doganali e alle autorità di vigilanza del mercato nell’ambito dell’attuazione degli articoli 25-28 del regolamento (UE) 2019/1020 sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione. Disciplina l’uso dell’interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema ICSMS, uso che resta volontario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020. Si applica dal 16 dicembre 2025; è rilevante ai fini del SEE. Include disposizioni sul trattamento di dati personali con riguardo a persone fisiche e al personale autorizzato coinvolto, nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Interfaccia elettronica tra dogane e ICSMS per la vigilanza del mercato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 specifica il funzionamento dell’interfaccia elettronica prevista dal regolamento (UE) 2019/1020 per collegare i sistemi doganali nazionali al sistema ICSMS. La finalità è facilitare lo scambio di informazioni tra autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato nei controlli sui prodotti che entrano nell’Unione, in particolare nei casi di sospensione dell’immissione in libera pratica e di verifica della conformità.

Contesto normativo e finalità

Il testo si colloca nell’attuazione dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. I considerando evidenziano la necessità di stabilire serie di dati standardizzate, ma sufficientemente flessibili, per consentire uno scambio coerente e ridurre gli oneri amministrativi, privilegiando l’uso di dati già disponibili nei sistemi doganali nazionali. Il regolamento tiene anche conto della protezione dei dati personali e della necessità di mantenere riservati i dati trasmessi.

Ambito di applicazione e carattere volontario dell’interfaccia

L’interfaccia è destinata agli Stati membri che decidano di utilizzarla per la trasmissione di dati tra sistemi doganali nazionali e ICSMS. L’uso resta volontario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020. Il regolamento si applica alle comunicazioni tra autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato relative ai prodotti soggetti ai controlli di cui agli articoli 25-28 del regolamento (UE) 2019/1020.

Definizioni essenziali

Ai fini del regolamento, l’ICSMS è il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato previsto dal regolamento (UE) 2019/1020, mentre l’interfaccia è il canale elettronico da sviluppare per collegare i sistemi nazionali a tale sistema.

Dati da trasmettere: prima fase della sospensione

Quando viene comunicata la sospensione dell’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, devono essere trasmessi:

  • i dati già disponibili nei sistemi doganali nazionali, inclusi i dati della dichiarazione doganale, elencati nell’allegato I, sezione 1;
  • i dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali, indicati nell’allegato I, sezione 2.

Tra i dati doganali rilevanti figurano, in particolare, codice di classificazione doganale, descrizione, massa, quantità, documenti di accompagnamento, identificazione degli operatori economici, origine e destinazione, riferimenti della dichiarazione e dati procedurali. I dati supplementari includono, tra l’altro, motivi della sospensione, informazioni sul prodotto, atti dell’Unione rilevanti, categoria principale di prodotto, dati sull’operatore economico, immagini, documenti pertinenti e indicazione dell’autorità di vigilanza del mercato da informare.

Decisione dell’autorità di vigilanza del mercato e seguito della procedura

Quando l’autorità di vigilanza del mercato decide se approvare l’immissione in libera pratica, mantenere la sospensione o chiedere il diniego dell’immissione in libera pratica ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1020, devono essere trasmessi:

  • la decisione dell’autorità di vigilanza del mercato, secondo l’allegato II;
  • il seguito dato alle comunicazioni, da parte sia delle autorità doganali sia delle autorità di vigilanza del mercato, secondo l’allegato III.

L’allegato II richiede che la decisione specifichi, a seconda dei casi, l’approvazione, la richiesta di mantenimento della sospensione per effettuare azioni specifiche, oppure il diniego in caso di rischio grave o non conformità, con indicazione dei motivi, degli atti dell’Unione violati e della categoria di prodotto interessata. Può inoltre essere indicata l’eventuale opposizione a un diverso regime doganale, nonché la necessità di distruzione o inutilizzabilità del prodotto. L’allegato III disciplina il seguito, compreso l’esito delle azioni doganali, la situazione del prodotto dopo il rifiuto e l’eventuale ricorso dell’operatore economico.

Richiesta di sospensione e risposta doganale

Per le richieste di sospendere l’immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e per la risposta delle autorità doganali, si applicano i dati dell’allegato IV. Essi riguardano essenzialmente la richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, con indicazione dell’autorità competente, del riferimento dichiarativo, della descrizione del prodotto e dei motivi, nonché la risposta doganale sull’identificazione del prodotto e sull’avvenuta sospensione.

Procedure tecniche di collegamento e trasmissione

Se uno Stato membro utilizza l’interfaccia, le autorità doganali devono collegare i sistemi nazionali, testarli e garantirne l’interoperabilità. Le autorità inseriscono nei propri sistemi i dati da trasmettere, se non già presenti, e autorizzano l’invio verso l’altro sistema tramite l’interfaccia. Una volta autorizzata la trasmissione, l’interfaccia trasferisce i dati e tutte le successive comunicazioni avvengono attraverso di essa. Se l’autorità di vigilanza del mercato non risponde entro i termini previsti dall’articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020, l’ICSMS invia automaticamente un messaggio che consente l’immissione in libera pratica se risultano soddisfatte le altre prescrizioni e formalità.

Trattamento dei dati personali e limiti di utilizzo

Il regolamento consente il trattamento dei dati personali nell’interfaccia solo per:

  • lo scambio di informazioni tra sistemi doganali nazionali e ICSMS ai fini dei controlli sui prodotti;
  • la trasformazione dei dati, quando necessaria, per allineare terminologia doganale e non doganale.

Le categorie di interessati comprendono le persone fisiche indicate nella dichiarazione doganale o nei documenti di accompagnamento, il personale autorizzato delle autorità e della Commissione, nonché i fornitori terzi che operano per conto della Commissione. I dati personali trattabili sono limitati a nome, dati di contatto e, per il personale autorizzato, anche la firma; per le persone fisiche interessate può essere trattato anche il numero di identificazione. La trasformazione dei dati personali deve avvenire tramite un’infrastruttura informatica situata nell’Unione.

Contitolarità, sicurezza e diritti degli interessati

Per il trattamento dei dati personali nell’interfaccia, la Commissione è contitolare ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, mentre le autorità doganali e di vigilanza del mercato lo sono ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. La Commissione deve concludere un accordo di contitolarità per definire le rispettive responsabilità. I contitolari sono tenuti a collaborare sulle richieste degli interessati, ad assistersi nella gestione delle violazioni dei dati, a scambiarsi le informazioni necessarie per l’informativa agli interessati e a garantire sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza dei dati.

Riservatezza dei dati e finalità d’uso

I dati trasmessi mediante l’interfaccia restano nell’interfaccia solo per il tempo necessario alla trasmissione e devono essere mantenuti riservati dalla Commissione. Tali dati possono essere usati esclusivamente per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1020.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 16 dicembre 2025. La differita applicazione è giustificata dal tempo necessario allo sviluppo tecnico dell’interfaccia elettronica. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni

Definisce l’"ICSMS" come il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, e l’"interfaccia" come l’interfaccia elettronica che la Commissione deve sviluppare ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

Dati da trasmettere nelle diverse fasi della procedura

Disciplina i dati da trasmettere quando viene comunicata la sospensione dell’immissione in libera pratica, quando l’autorità di vigilanza del mercato decide se approvare, mantenere la sospensione o rifiutare l’immissione in libera pratica, e quando viene richiesta la sospensione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. I dati sono dettagliati negli allegati I-IV.

Procedura di collegamento e scambio dati

Se uno Stato membro utilizza l’interfaccia, le autorità doganali devono collegare i sistemi nazionali, testarli e garantirne l’interoperabilità. Le autorità doganali e quelle di vigilanza del mercato inseriscono nei rispettivi sistemi i dati da trasmettere e ne autorizzano la trasmissione tramite l’interfaccia; una volta autorizzata, la trasmissione avviene automaticamente. Le trasmissioni successive avvengono sempre tramite l’interfaccia. Se l’autorità di vigilanza del mercato non risponde nei termini dell’articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020, l’ICSMS invia automaticamente un messaggio ai sistemi doganali nazionali che consente l’immissione in libera pratica se sono soddisfatte le altre formalità.

Trattamento dei dati personali

Limita il trattamento dei dati personali nell’interfaccia a due finalità: scambio di informazioni per i controlli sui prodotti e trasformazione dei dati per allineare terminologia doganale e non doganale. Elenca le categorie di interessati e i soli dati personali trattabili, prevedendo che la trasformazione avvenga tramite un’infrastruttura informatica situata nell’Unione.

Contitolarità del trattamento e cooperazione tra autorità

Attribuisce la contitolarità del trattamento alla Commissione e, per le rispettive competenze, alle autorità doganali e alle autorità di vigilanza del mercato. Impone la conclusione di un accordo di contitolarità e obblighi di cooperazione in materia di richieste degli interessati, gestione delle violazioni dei dati, informativa e sicurezza dei dati personali.

Riservatezza dei dati

Prevede che i dati trasmessi tramite l’interfaccia restino nell’interfaccia solo per il tempo necessario alla trasmissione e siano mantenuti riservati dalla Commissione, potendo essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1020.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 dicembre 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza del mercatodoganeprotezione dei daticonformità dei prodotti

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