Regolamento (UE) 2021/2281
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la modulistica UE per l’applicazione della disciplina CITES, inserendo un nuovo codice di origine per specifiche piante ottenute tramite produzione assistita. Contestualmente modifica le istruzioni dei formulari di licenza/certificato e di notifica di importazione, così da consentire la corretta indicazione di tale origine. È inoltre previsto un periodo transitorio durante il quale possono ancora essere utilizzati i formulari precedenti per le notifiche di importazione fino al 19 gennaio 2023.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 introducendo il nuovo codice di origine "Y" per determinate piante ottenute da produzione assistita e adeguando i modelli/formulari di licenza, certificato e notifica di importazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai modelli di licenze, certificati e altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 sul commercio di specie di flora e fauna selvatiche, con particolare riferimento agli esemplari di piante oggetto di commercio internazionale e alle autorità competenti, agli importatori e agli uffici doganali degli Stati membri. Le modifiche incidono sui formulari di cui agli allegati I, II, III e V del regolamento (UE) n. 792/2012 e sulla gestione delle notifiche di importazione; è prevista una disciplina transitoria per l’uso dei formulari esistenti fino al 19 gennaio 2023. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione
Il regolamento interviene sulla modulistica prevista per l’attuazione del regime UE di controllo del commercio di specie di flora e fauna selvatiche disciplinato dal regolamento (CE) n. 338/97 e dalle sue norme di esecuzione. La modifica risponde all’esigenza di allineare la disciplina europea alle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti CITES (CoP 18), in particolare all’introduzione di un nuovo codice per l’origine di alcune piante ottenute mediante produzione assistita.
Finalità della modifica
La Commissione evidenzia che la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è necessaria per recepire il contenuto delle risoluzioni CITES aggiornate e migliorare la qualità delle informazioni sui flussi commerciali. In particolare, l’inserimento del nuovo codice consente di qualificare correttamente esemplari vegetali che non rientrano nelle categorie già esistenti di "riprodotti artificialmente" o "prelevati dall’ambiente naturale".
Ambito applicativo e soggetti interessati
La disciplina riguarda i modelli di documenti utilizzati nell’ambito del commercio internazionale di specie protette: licenze, certificati, certificati per mostra itinerante e notifiche di importazione. Ne sono interessati, operativamente, gli importatori, i loro rappresentanti autorizzati, le autorità di gestione e gli uffici doganali degli Stati membri, chiamati a utilizzare i formulari aggiornati e a verificare la corretta indicazione dell’origine degli esemplari.
Nuovo codice di origine "Y"
La modifica sostanziale consiste nell’inserimento del codice "Y" tra i codici di origine utilizzabili nei formulari. Esso si applica agli esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che:
- non sono considerati "riprodotti artificialmente" ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006;
- non sono considerati "prelevati dall’ambiente naturale";
- sono stati riprodotti o piantati in un ambiente caratterizzato da un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.
Il nuovo codice viene richiamato nelle istruzioni dei modelli di cui agli allegati I, III e V e nell’allegato II relativo alle notifiche di importazione.
Modifiche ai formulari e alle istruzioni
Per i moduli di licenza/certificato, certificato per mostra itinerante e certificato valido solo sul territorio dell’Unione europea, le istruzioni vengono integrate per consentire l’indicazione del codice "Y" nei campi pertinenti all’origine. L’allegato II è invece sostituito integralmente e contiene una versione aggiornata delle istruzioni e spiegazioni per la notifica di importazione, con l’elenco completo dei codici di origine, incluso il nuovo codice per la produzione assistita.
Regime transitorio
Per agevolare l’adeguamento operativo, il regolamento prevede una norma transitoria: fino al 19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono continuare a essere redatte con i formulari dell’allegato II nella versione vigente al 18 gennaio 2022. Ciò consente alle autorità competenti di esaurire le scorte esistenti di moduli già stampati.
Entrata in vigore e coordinamento con altre modifiche
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che questo intervento deve essere letto congiuntamente al regolamento (UE) 2021/2280, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 e il regolamento (CE) n. 865/2006, e che entrambi gli atti modificativi si applicano dalla stessa data.
Disposizioni principali
Introduzione del codice di origine "Y"
Negli allegati I, III, V e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 viene inserito il codice "Y" per indicare gli esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati "riprodotti artificialmente" ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né "prelevati dall’ambiente naturale", perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.
Modifica dei formulari di licenza, certificato e certificato per mostra itinerante
Gli allegati I, III e V del regolamento (UE) n. 792/2012 sono modificati per integrare nelle istruzioni e spiegazioni la nuova riga relativa al codice "Y" nei punti dedicati all’indicazione dell’origine, rispettivamente per l’originale, le copie e le domande relative ai moduli interessati.
Sostituzione dell’allegato II sulle notifiche di importazione
L’allegato II del regolamento (UE) n. 792/2012 è sostituito integralmente. Nel nuovo testo sono aggiornate le istruzioni per la compilazione della notifica di importazione, con l’inserimento del codice "Y" tra i codici di origine utilizzabili.
Regime transitorio per le notifiche di importazione
Fino al 19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari dell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022, consentendo alle autorità di gestione l’uso delle scorte esistenti per un periodo limitato.
Decorrenza e rapporto con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche sono coordinate con quelle del regolamento (UE) 2021/2280 e vanno applicate congiuntamente, dalla medesima data, in quanto il regolamento (UE) n. 792/2012 attua in modo uniforme il regolamento (CE) n. 865/2006.
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