Regolamento (UE) 2021/2249
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione del 16 dicembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la cartografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione discende dall'evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri, con nuovi focolai, riqualificazioni di aree e, in alcuni casi, declassamenti di zone dopo periodi di assenza di focolai nei suini detenuti. L'intervento sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento 2021/605 e si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana negli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetti diretti su Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Incide sui movimenti e sulle misure di controllo relativi a suini detenuti e selvatici e ai prodotti derivati nelle aree regionalizzate; non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna la zonizzazione sanitaria sulla base della situazione epidemiologica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, aggiornando l'allegato I relativo alle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. L'obiettivo è adeguare rapidamente la classificazione territoriale all'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione, in coerenza con i criteri scientifici e con le norme internazionali richiamate nei considerando.
Contesto normativo e criteri di delimitazione
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e la propria competenza a definire misure speciali di controllo. La delimitazione delle zone I, II e III deve tenere conto della situazione epidemiologica nelle aree colpite, del rischio di diffusione, degli orientamenti UE concordati in comitato permanente e del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, oltre che delle motivazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Ragioni dell'intervento
Dopo la precedente modifica dell'allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110, si sono verificati nuovi focolai in Polonia, Slovacchia, Germania e Lettonia, sia in suini detenuti sia in suini selvatici. In altri casi, invece, la situazione epidemiologica è migliorata, soprattutto in zone di Lettonia, Slovacchia e Polonia dove le misure di controllo hanno prodotto risultati tali da consentire una riduzione del livello di restrizione. Il regolamento riflette quindi sia l'inasprimento sia l'allentamento delle misure territoriali, in funzione del rischio effettivo.
Effetti sulle zone soggette a restrizioni
L'allegato sostituito ridefinisce in dettaglio le aree interessate in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le modifiche riguardano la classificazione delle singole zone come restrizioni I, II o III e, in alcuni casi, la creazione di nuove zone o l'estensione di quelle esistenti. In particolare, il regolamento aggiorna la mappatura territoriale per riflettere il nuovo quadro di rischio e la diversa incidenza della malattia nei vari territori.
Disposizioni finali
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con quello allegato al nuovo atto. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. La modifica ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.
Criteri epidemiologici alla base della nuova delimitazione
I considerando richiamano che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate, sulla situazione epidemiologica generale nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi, sugli orientamenti dell'Unione concordati in comitato permanente e sulle norme internazionali dell'OIE, oltre che sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.
Ridistribuzione delle zone in funzione dei nuovi focolai e del miglioramento epidemiologico
Il regolamento recepisce nuovi focolai in Polonia, Slovacchia, Germania e Lettonia, con conseguente innalzamento del livello di rischio e riclassificazione di specifiche aree da zona I a zona II o III, oppure da zona II a III. In senso inverso, alcune aree di Lettonia, Slovacchia e Polonia passano da zona III a zona II o da zona III a zona I per effetto dell'efficacia delle misure di controllo e dell'assenza di focolai in suini detenuti per tre o dodici mesi, a seconda del caso.
Nuove delimitazioni territoriali per Germania, Lettonia, Polonia e Slovacchia
Vengono istituite o rimodulate nuove zone soggette a restrizioni di ampiezza adeguata, tenendo conto anche delle aree circostanti e della dinamica della malattia. L'allegato elenca in modo dettagliato le unità territoriali interessate, con distinzione tra parte I, parte II e parte III.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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