Regolamento (UE) 2021/2325
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e consolida gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo che consentono l'ingresso nell'UE di prodotti biologici conformi a un regime di equivalenza. Tiene conto sia di modifiche tecniche e amministrative delle schede di riconoscimento, sia di revoche e limitazioni motivate da problemi di controllo, come nel caso di alcuni organismi indiani. Il testo si colloca nel periodo transitorio del nuovo quadro del regolamento (UE) 2018/848, con scadenze diverse per paesi terzi e organismi di controllo.
Stabilisce l'elenco dei paesi terzi riconosciuti e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'importazione nell'Unione di prodotti biologici in equivalenza.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di prodotti biologici o in conversione provenienti da paesi terzi, quando tali prodotti possono essere immessi sul mercato UE in base al regime di equivalenza previsto dal regolamento (UE) 2018/848. Riguarda, da un lato, i paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e, dall'altro, le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento, entrambi ancora operativi solo per il periodo transitorio previsto. Il regolamento non disciplina i regimi di accordo commerciale specifici già applicabili a Cile, Svizzera e Regno Unito, né si applica ai territori e ai prodotti esclusi dalle singole schede di riconoscimento negli allegati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325: elenchi di paesi terzi e organismi di controllo per le importazioni biologiche
Il regolamento attua il quadro dell'Unione in materia di importazione di prodotti biologici nel periodo di transizione verso il nuovo regime introdotto dal regolamento (UE) 2018/848. In base ai considerando, la Commissione aggiorna gli elenchi già esistenti nel sistema previgente, integrando nuove informazioni ricevute dai paesi terzi e dagli organismi di controllo, correggendo errori materiali e rimuovendo soggetti o ambiti non più coerenti con i requisiti di equivalenza e di supervisione.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sul regolamento (UE) 2018/848, in particolare sugli articoli 48, paragrafo 3, e 57, paragrafo 2, ed è collegato al regolamento delegato (UE) 2021/1342 sulla supervisione del riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo. Il nuovo assetto prevede una transizione ordinata: i paesi terzi riconosciuti per equivalenza ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 834/2007 restano riconosciuti fino al 31 dicembre 2026, mentre il regime degli organismi di controllo riconosciuti per equivalenza ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 cessa al più tardi il 31 dicembre 2024.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda l'importazione nell'Unione di prodotti biologici o in conversione da paesi terzi, quando tali prodotti siano ammissibili in base a un riconoscimento di equivalenza. L'applicazione è articolata in due elenchi:
- l'allegato I per i paesi terzi riconosciuti;
- l'allegato II per le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti.
Ogni riconoscimento è circoscritto da specifiche dettagliate: categorie di prodotto autorizzate, origine consentita, norme di produzione applicabili, autorità competente, organismi abilitati al rilascio dei certificati, eccezioni e data di scadenza dell'inclusione. Alcune categorie sono sistematicamente escluse o limitate, in particolare vino, lievito e prodotti in conversione, a seconda della scheda interessata.
Elenco dei paesi terzi riconosciuti
L'allegato I riproduce e aggiorna l'elenco dei paesi terzi riconosciuti per equivalenza. Per ciascun paese sono indicati i codici delle categorie ammesse, le norme di produzione locali e l'autorità competente. Tra i paesi elencati figurano, fra gli altri, Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Israele, India, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Tunisia e Stati Uniti.
Le schede chiariscono anche l'origine ammissibile dei prodotti. In alcune ipotesi i prodotti devono essere coltivati nel paese terzo interessato e trasformati localmente; in altre possono contenere ingredienti importati nell'ambito di regimi equivalenti o, nel caso della Nuova Zelanda, ingredienti biologici importati entro il limite massimo del 5 % nei prodotti trasformati di categoria D preparati localmente.
Autorità e organismi di controllo riconosciuti
L'allegato II contiene una lista molto ampia di organismi di controllo autorizzati a operare per specifici paesi terzi e specifiche categorie di prodotti. Per ciascun organismo sono riportati indirizzo, sito internet, codici paese e categorie coperte. Le categorie possono variare sensibilmente da un organismo all'altro: alcuni operano su un singolo paese e una sola categoria, altri su numerosi paesi e più categorie.
Le schede richiamano inoltre l'obbligo, previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/1342, di rendere disponibile un sito internet con l'elenco degli operatori sottoposti al sistema di controllo e un punto di contatto per verificare lo stato della certificazione, incluse sospensioni e revoche.
Aggiornamenti principali e correzioni
Il regolamento interviene su molte schede di riconoscimento. Tra gli aggiornamenti più rilevanti:
- in Argentina, l'organismo "Argencert" è rinominato "Ecocert Argentina SA";
- in Costa Rica sono rimossi taluni organismi dall'elenco nazionale comunicato alla Commissione;
- in Giappone viene corretto un duplicato del codice JP-BIO-038, assegnando un diverso codice a "Japan Agricultural Standard Certification Alliance";
- in Corea del Sud viene aggiunto l'organismo "ORGANIC PROMOTION";
- in Nuova Zelanda viene registrato il cambio di nome dell'autorità competente.
Sono inoltre frequenti gli adeguamenti di indirizzo e di denominazione di singoli organismi di controllo.
Revoche, sospensioni e riduzione dell'ambito riconosciuto
Una parte importante del regolamento riguarda revoche o restrizioni dell'ambito di riconoscimento. In particolare:
- per l'India, vari organismi di controllo sono esclusi dall'elenco a causa di gravi criticità emerse in relazione a partite di semi di sesamo biologici contaminate da ossido di etilene, con conseguenti notifiche OFIS, rischio per la salute e insufficienze del sistema di controllo e di supervisione;
- per il Regno Unito, il riconoscimento concesso ad alcuni organismi ai fini dell'importazione di prodotti biologici viene revocato, poiché l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito prevede un riconoscimento reciproco dell'equivalenza della normativa e del sistema di controllo;
- per altri organismi, come Bureau Veritas Certification France SAS, LACON GmbH e alcuni altri, vengono ridotti o revocati specifici ambiti geografici o di prodotto.
Estensioni di riconoscimento e nuove inclusioni
Molte modifiche ampliano il raggio d'azione di numerosi organismi di controllo. Il regolamento autorizza, tra gli altri:
- nuove estensioni territoriali per Ecocert SA, Control Union Certifications, Bio.inspecta AG, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, SRS Certification GmbH, Mayacert, NASAA Certified Organic Pty Ltd, Organic Control System, ORSER, Ecoglobe, TAWTHIQ, TÜV Nord Integra e altri;
- nuove inclusioni per organismi che ottengono il riconoscimento per la prima volta, come CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti., EGYCERT Ltd, EKO-CONTROL SK s.r.o., Food Safety SA, The First Agricultural Co. (TAWTHIQ) e altri.
Le estensioni sono sempre strettamente limitate a paesi terzi, categorie di prodotto e, dove indicato, a esclusioni specifiche come prodotti in conversione, vino o prodotti di cui all'allegato I.
Scadenze e applicazione transitoria
L'articolo 3 stabilisce che:
- il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione;
- si applica dal 1° gennaio 2022;
- l'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026;
- l'articolo 2 si applica fino al 31 dicembre 2024.
Queste scadenze riflettono la logica transitoria del nuovo regime sui prodotti biologici: i paesi terzi riconosciuti restano utilizzabili più a lungo rispetto agli organismi di controllo, che devono migrare prima verso il nuovo sistema di riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi alle norme dell'Unione.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per la due diligence sulle importazioni biologiche, la verifica della validità del certificatore, la corrispondenza tra paese terzo, categoria di prodotto ed eccezioni applicabili, nonché per la gestione delle scadenze di riconoscimento. L'operatore che importa o commercializza prodotti biologici deve verificare non solo il paese di origine, ma anche il soggetto certificatore, il codice identificativo, la categoria merceologica e l'eventuale esclusione di vino, lievito o prodotti in conversione. Il rispetto della data di scadenza del riconoscimento è essenziale per evitare problemi di conformità documentale e di accesso al mercato UE.
Disposizioni principali
Elenco dei paesi terzi riconosciuti
L'articolo 1 rinvia all'allegato I, che contiene l'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza ex articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'inclusione è soggetta a specifiche per paese: categorie di prodotti ammesse, origine dei prodotti, norme di produzione, autorità competente, organismi di controllo abilitati, soggetti che rilasciano i certificati ed eventuali esclusioni. Per i paesi terzi riconosciuti, la validità dell'elenco termina il 31 dicembre 2026.
Elenco delle autorità e degli organismi di controllo
L'articolo 2 rinvia all'allegato II, che contiene l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza ex articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'allegato specifica per ciascun organismo l'indirizzo, il sito web, i paesi terzi e le categorie di prodotti coperti, nonché le eccezioni, in conformità anche ai requisiti di supervisione del regolamento delegato (UE) 2021/1342. Il riconoscimento di tali soggetti scade al più tardi il 31 dicembre 2024.
Adeguamenti, revoche e nuove inclusioni
Il regolamento aggiorna gli allegati in base a nuove informazioni comunicate dagli Stati terzi e alle domande presentate dagli organismi di controllo. Tra gli interventi principali figurano cambi di denominazione e indirizzo, estensioni o limitazioni dell'ambito di riconoscimento, nuove inclusioni e revoche. Esempi rilevanti: revoca di vari organismi indiani per problemi di contaminazione da ossido di etilene e di controlli, revoca del riconoscimento per organismi del Regno Unito a seguito dell'accordo UE-Regno Unito, modifica del codice JP-BIO-038 per evitare duplicazioni, aggiornamenti per Argentina, Costa Rica, Corea del Sud e Nuova Zelanda, nonché numerose estensioni territoriali e per categoria di prodotto a favore di diversi organismi elencati nell'allegato II.
Categorie di prodotti e limitazioni
Gli allegati utilizzano i codici di categoria A, B, C, D, E e F: prodotti vegetali non trasformati, animali vivi o prodotti animali non trasformati, prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati, prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, prodotti agricoli trasformati destinati ai mangimi e materiale di moltiplicazione vegetativa/sementi. Sono previste limitazioni ricorrenti, in particolare esclusioni o restrizioni per vino, lievito e prodotti in conversione, a seconda del paese terzo o dell'organismo di controllo. Alcune schede richiamano inoltre il trattamento specifico di prodotti di origine animale in conversione, normalmente esclusi dalle categorie B e D per i paesi terzi dell'allegato I.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026, mentre l'articolo 2 si applica fino al 31 dicembre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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