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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4986/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Anna Di Rocco è stata ritenuta responsabile della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre dè Passeri, essendosi recata all'ufficio postale di Silvi Marina. Impugnava in Cassazione la conferma della condanna (pena: un anno di reclusione) sostenendo: 1) applicazione errata dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 2) carenza o vizio di motivazione sul rifiuto della tenuità, con eccessivo rilievo sui precedenti; 3) contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla recidiva e conseguente errata determinazione della pena; 4) minima intensità del dolo (riteneva di essere autorizzata a recarsi al postale); 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 6) eccessiva severità nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile. In particolare: i motivi che prospettavano l'applicabilità della particolare tenuità sono stati respinti perché la violazione della prescrizione era funzionale a prevenire ulteriori condotte criminose e la personalità della ricorrente (precedenti) escludevano la tenuità; la censura sulla difformità tra motivazione e dispositivo è stata ritenuta inammissibile per mancata deduzione in appello; l'argomentazione sulla minima intensità del dolo è stata valutata come rivalutazione dei fatti già esaminati; le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'entità della pena sono state rigettate come corrette valutazioni di merito, congrue e motivate. Conseguentemente è stata confermata la condanna e ordinato il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 75, comma 2)

    Usato come norma sanzionatoria per la violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) contestata; la condotta di allontanamento dal luogo di obbligo è stata ritenuta integrativa del reato previsto da tale disposizione

  • codice penale (art. 131-bis)

    L'esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata negata: la Corte ha ritenuto che la violazione della misura di prevenzione, essendo diretta a prevenire ulteriori condotte criminose e considerata alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputata, non possa essere qualificata come fatto di particolare tenuità

  • codice penale (art. 133)

    Riferito ai criteri di determinazione della pena e delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha un potere discrezionale nella valutazione degli elementi attenuanti e non è tenuto a trattare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 quando la motivazione è congrua

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • decreto-legge n. 137/2020 (art. 23)

    art. 23 del d. l. n. 137 del 2020

    Richiamato per la disposizione sulla trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte

Massime di principio

  • La violazione di una misura di prevenzione volta a impedire recidive difficilmente si qualifica come 'fatto di particolare tenuità' ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., soprattutto se la condotta dimostra pericolo di reiterazione e la persona ha precedenti
  • Questioni non sollevate in sede d'appello possono essere inammissibili in Cassazione; è quindi essenziale articolare in appello tutte le censure che si intendono portare in Cassazione
  • Le ricostruzioni dei fatti e la valutazione sulle attenuanti e sulla dosimetria della pena rientrano largamente nel prudente apprezzamento del giudice di merito e sono difficili da riformare in Cassazione salvo illogicità manifeste o violazioni di legge
  • La convinzione soggettiva dell'imputato di essere autorizzato a compiere una determinata attività non sostituisce la mancanza di autorizzazione e non elimina automaticamente il dolo se non comprovata; la prova di un errore scusabile deve emergere in modo concreto
  • In caso di applicazione della pena minima edittale, il ricorso per vizio di dosimetria è meno convincente se il giudice di merito ha motivato la scelta con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato
  • La mancata indicazione puntuale di motivi per la concessione delle attenuanti generiche non costituisce di per sé vizio, se il giudice ha fornito una motivazione complessiva che giustifica il rifiuto
  • Se il ricorso è rigettato, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di spese prima di proporre impugnazioni infondate

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