Ordinanza n. 3054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, (Sezione Terza), 27 aprile 2026, n. 483, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti applicativi del meccanismo a due vie e i relativi avvisi di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia, lamentando l'omesso esame della rilevanza, ai fini della decisione, delle questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea del cosiddetto meccanismo a due vie previsto, tra l'altro, dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. Il TAR aveva motivato il fumus esclusivamente in relazione alla dubbia giurisdizione del giudice amministrativo sugli avvisi di pagamento, senza esaminare le questioni sostanziali e unionistiche. Nel giudizio d'appello è stata evidenziata la possibile rilevanza dei nuovi rinvii pregiudiziali relativi alla disciplina nazionale, anche alla luce della sentenza CGUE C-423/23, non ritenuta integralmente sovrapponibile alle questioni ancora controverse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione della compatibilità del meccanismo a due vie con il diritto unionale fosse complessa e richiedesse un più ampio quadro istruttorio, dunque non definibile compiutamente in sede cautelare. Ha tuttavia considerato meritevoli di tutela le esigenze cautelari connesse al recupero delle somme mediante compensazione. In riforma dell'ordinanza del TAR, ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, nella quale dovranno essere esaminate anche le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Non è stata disposta una sospensione autonoma degli atti; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’appello cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, invece di accordare una sospensione immediata, di tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando la definizione delle questioni richieda un esame più approfondito.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25
Prevede il meccanismo a due vie relativo ai ricavi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione europea deve essere valutata nel giudizio di merito.
regolamento (UE) n. 2022/1854
È richiamato quale parametro del quadro unionale rilevante per verificare la legittimità della disciplina nazionale sul tetto ai ricavi dell'energia elettrica.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda una disciplina complessa e la verifica della sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea richiede un più ampio quadro istruttorio, il giudice può non definire immediatamente il fumus nel merito e tutelare la parte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di una questione sostanziale potenzialmente decisiva ai fini della controversia può giustificare la riforma dell'ordinanza cautelare, anche quando la questione non sia suscettibile di compiuto esame nella fase cautelare.
- Le esigenze cautelari connesse al recupero di somme mediante compensazione possono essere adeguatamente garantite, in presenza di questioni giuridiche complesse, dalla rapida trattazione del merito, senza necessità di una sospensione immediata dell'efficacia degli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 28 lug 2026Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →