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Parere

Parere n. 417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Felice Mancaniello contro l’Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Campania per l’annullamento: a) del decreto di reiezione del ricorso gerarchico emesso in data 12 aprile 2024 dalla Direzione regionale della Campania, Settore servizi, Ufficio servizi catastali cartografici e di pubblicità immobiliare; b) del pregresso diniego dell’Ufficio provinciale del territorio di Avellino reso sull’istanza di correzione o rettifica catastale.

Giustizia amministrativa202500224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico e del precedente diniego relativo all’istanza di rettifica delle risultanze catastali concernenti la quota indivisa di un bene immobile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rettifica catastale con la quale chiedeva di volturare in favore di un coerede una quota residua di 88/1000, sostenendo che tale quota fosse stata erroneamente omessa nella trascrizione di una scrittura privata autenticata. Nel ricorso straordinario ha dedotto la violazione della lex specialis n. 472/1987, dell’art. 3 Cost., nonché eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, motivazione generica, carenza del presupposto legale, violazione del giusto procedimento e incompetenza. L’Agenzia delle entrate ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione amministrativa e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda la rettifica e la variazione delle risultanze catastali, materia attribuita dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 alla giurisdizione tributaria, con ricorso da proporre davanti alla Corte di giustizia tributaria ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto. Richiamando Cass., sezioni unite, 16 febbraio 2016, n. 2950, la Sezione ha precisato che la giurisdizione tributaria ricorre quando si contestino le risultanze catastali e si chieda la variazione degli atti relativi alle operazioni catastali indicate dall’art. 2, comma 2. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii in caso di riproposizione davanti al giudice tributario. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di merito.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione e variazioni catastali

La controversia avente a oggetto la rettifica o variazione delle risultanze catastali rientra nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa.

Translatio iudicii

L’inammissibilità è dichiarata fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii, qualora il ricorso venga riproposto davanti al giudice tributario competente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale

    La disposizione comprende le controversie relative alla contestazione delle risultanze catastali e alla richiesta di variazione degli atti catastali, incluse quelle concernenti l’intestazione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2

    Il ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali deve essere proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria secondo il rito impugnatorio previsto dal decreto legislativo.

  • artt. 1 e seguenti d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso gerarchico richiamato nel procedimento non modifica il riparto di giurisdizione relativo alla controversia catastale sottostante.

  • Cass., sezioni unite, 16 febbraio 2016, n. 2950

    Qualora e nel momento in cui, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario

    La giurisdizione tributaria sussiste per le controversie aventi concretamente a oggetto la contestazione delle risultanze catastali e l’ottenimento della loro variazione, in ragione della loro diretta incidenza sulla determinazione dei tributi.

Massime di principio

  • Le controversie dirette a contestare le risultanze catastali e a ottenere la rettifica o variazione dell’intestazione, dell’estensione o di altri elementi catastali rientrano nella giurisdizione tributaria, anche quando la contestazione sia formalmente rivolta contro un provvedimento amministrativo dell’Agenzia delle entrate.
  • Il ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali indicate dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 deve essere proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando abbia a oggetto una variazione catastale appartenente alla giurisdizione tributaria, restando salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii in caso di riproposizione davanti al giudice competente.

Rettifica catastale e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un comproprietario contro l’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Campania. Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e il precedente diniego relativo a un’istanza di rettifica catastale concernente il trasferimento di una quota indivisa di un immobile.

Fatti e provvedimenti impugnati

Tre coeredi risultavano titolari complessivamente di una quota indivisa pari a 288/1000. Con scrittura privata autenticata avevano trasferito una quota di 200/1000 a favore di un altro coerede, già titolare di una quota dell’immobile. Successivamente, il ricorrente ha chiesto la voltura della quota residua di 88/1000, sostenendo che il mancato trasferimento fosse dovuto a un errore nella lavorazione della nota di trascrizione.

L’Ufficio competente ha respinto l’istanza, rilevando che la scrittura privata autenticata esprimeva la volontà di trasferire soltanto 200/1000. La Direzione regionale ha confermato il rigetto, precisando che la quota residua avrebbe potuto essere trasferita soltanto mediante un ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata, seguito dalla relativa voltura catastale.

Motivi dedotti

Nel ricorso straordinario sono state prospettate la violazione della lex specialis n. 472/1987, dell’art. 3 Cost. e diverse figure di eccesso di potere, tra cui contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, motivazione generica, carenza del presupposto legale, violazione del giusto procedimento e incompetenza.

L’Agenzia delle entrate ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Riparto di giurisdizione

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non riguarda soltanto un vizio formale dell’attività amministrativa, ma ha concretamente a oggetto la rettifica delle risultanze catastali e la variazione dell’intestazione catastale.

L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti, tra l’altro, l’intestazione e l’estensione dei terreni e le altre operazioni catastali individuate dalla disposizione. L’art. 19 dello stesso decreto stabilisce che il ricorso contro gli atti relativi a tali operazioni deve essere proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria.

La Sezione ha richiamato Cass., sezioni unite, 16 febbraio 2016, n. 2950, secondo cui la giurisdizione tributaria ricorre quando si contestino le risultanze catastali e si chieda la variazione degli atti relativi alle operazioni catastali previste dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Esito

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, senza esaminare i motivi di merito. Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii qualora la controversia venga riproposta davanti al giudice tributario competente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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