Sentenza n. 2469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 798 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio regionale che ha disposto lo svolgimento di un referendum consultivo obbligatorio sulla modifica dei confini comunali, limitando il corpo elettorale ai residenti di alcune contrade, nonché deliberazione comunale propedeutica e diniego tacito di accesso documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione degli atti relativi alla modifica dei confini territoriali dei Comuni coinvolti. Ha dedotto la violazione dell’art. 133, comma 2, Cost. e dell’art. 40, comma 4, della legge regionale calabrese n. 13 del 1983, sostenendo che la Regione avesse illegittimamente limitato il referendum ai soli residenti delle contrade direttamente interessate, invece di assumere come regola la consultazione dell’intera popolazione dei Comuni coinvolti e motivare rigorosamente l’eventuale esclusione di altre popolazioni. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e sviamento di potere, con riferimento alla mancata valutazione dell’interesse della restante popolazione di Francavilla Angitola e Polia, alla rilevanza della consistenza territoriale e delle infrastrutture interessate e all’indebita commistione tra le posizioni dei diversi Comuni. Un ulteriore motivo riguardava la mancata verifica della regolarità della richiesta referendaria, asseritamente priva di identificazione dei richiedenti, autenticazione delle sottoscrizioni e chiara manifestazione di volontà. Il Comune di Filadelfia ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 101 c.p.a. Il Comune appellante ha inoltre impugnato il diniego tacito di accesso, ma il TAR aveva dichiarato improcedibile tale domanda poiché la documentazione era stata successivamente consegnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che i motivi contenessero una critica specifica a tutti i capi della sentenza impugnata. Ha accolto l’appello nel merito, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso di primo grado. Il giudice ha affermato che, in base all’art. 133, comma 2, Cost. e all’art. 40, comma 4, lett. c), della legge regionale calabrese n. 13 del 1983, la regola è il coinvolgimento nella consultazione referendaria della popolazione residente nei Comuni interessati dalla modifica circoscrizionale. L’esclusione di una parte della popolazione costituisce eccezione e richiede una verifica concreta e una decisione adeguatamente e rigorosamente motivata sull’assenza di un interesse qualificato alla variazione territoriale. La Regione, invece, ha individuato direttamente le sole popolazioni ammesse al voto sulla base dei loro tratti distintivi e dei loro legami con il Comune ricevente, senza verificare né motivare l’insussistenza di un interesse alla consultazione in capo alla restante popolazione di Francavilla Angitola e Polia. Tale inversione della ratio normativa integra violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 2, Cost.
La consultazione referendaria sulle modifiche delle circoscrizioni comunali deve coinvolgere le popolazioni interessate; l’individuazione dell’ambito della consultazione non può prescindere dall’interesse della popolazione alla variazione territoriale.
art. 40, comma 4, lett. c), l.r. Calabria n. 13/1983
Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.
La disposizione consente soltanto di escludere, con motivazione rigorosa, le popolazioni prive di un interesse qualificato; non consente di individuare direttamente e in via esclusiva le sole popolazioni ammesse al referendum sulla base dei loro tratti distintivi.
art. 101 c.p.a.
L’appello è ammissibile quando censura specificamente, mediante un esame critico, i capi della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la consegna della documentazione richiesta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- In materia di modifiche delle circoscrizioni territoriali comunali, la consultazione referendaria deve essere rivolta, come regola generale, alla popolazione residente nei Comuni interessati dalla variazione territoriale, salvo che una parte di essa sia concretamente priva di un interesse qualificato alla consultazione.
- La facoltà regionale di escludere alcune popolazioni dal referendum consultivo è un’eccezione e deve essere esercitata mediante una decisione adeguatamente e rigorosamente motivata, preceduta dalla verifica concreta dell’assenza di un interesse qualificato alla variazione territoriale.
- I criteri relativi alla caratterizzazione distintiva dei gruppi residenti, alla dotazione infrastrutturale, alle funzioni territoriali e all’eccentricità dei luoghi possono giustificare l’esclusione di popolazioni prive di interesse qualificato, ma non consentono di enucleare direttamente e in via esclusiva i soli gruppi ammessi alla consultazione.
- La motivazione dell’atto che limita il corpo elettorale deve esaminare anche l’interesse della restante popolazione dei Comuni cedenti e, se del caso, del Comune ricevente, a pronunciarsi su una variazione che incide sulla dimensione e sulla conformazione territoriale comunale. L’omissione di tale verifica integra violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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