Sentenza n. 2511/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del decreto PROT: P-CE/L/N/-OMISSIS- emesso il 24/08/2022 e notificato a mezzo pec il 16/09/2022 (doc. 1), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore dell’odierna ricorrente in data 05/08/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla mancata produzione di documentazione ritenuta essenziale, concernente la condizione di salute della persona assistita, il reddito del datore di lavoro, il requisito alloggiativo, la presenza della straniera in Italia alla data dell’8 marzo 2020 e ulteriori irregolarità formali. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la raccomandata contenente la richiesta di integrazione e il preavviso di rigetto non sarebbero stati effettivamente recapitati al datore di lavoro, nel frattempo trasferitosi, e che il preavviso sarebbe stato inviato soltanto a quest’ultimo e non anche alla ricorrente. Ha inoltre sostenuto che, in ragione della cessazione del rapporto di lavoro domestico intervenuta il 15 settembre 2021, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché respingere l’istanza di emersione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha accertato che la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto erano stati inviati all’unico indirizzo di recapito fisico indicato nella domanda di emersione sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice; l’insuccesso della notificazione non era quindi imputabile alla Prefettura. Ha inoltre rilevato che le medesime comunicazioni erano state inviate direttamente alla ricorrente tramite PEC, sicché ella ne aveva avuto legale conoscenza. È stata respinta anche la censura relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale istituto presuppone che tutti i requisiti per la regolarizzazione sussistessero originariamente e che il rigetto dipenda esclusivamente da fatti sopravvenuti o imputabili al solo datore di lavoro. Nel caso concreto, invece, il diniego derivava dalla carenza originaria di requisiti e dalla mancata produzione della documentazione richiesta; pertanto, la clausola di salvaguardia non era applicabile e permaneva la condizione di irregolarità della straniera. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare sulla quale si fondava l’istanza della ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e la richiesta di integrazione risultano legittimamente comunicati quando sono inviati all’indirizzo indicato nella domanda e, comunque, direttamente alla richiedente tramite PEC, anche se il recapito fisico del datore di lavoro non va a buon fine.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione opera solo se i requisiti per la regolarizzazione sussistevano originariamente e il rigetto dipende esclusivamente da fatti sopravvenuti o imputabili al datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’accertata sussistenza ab origine di tutti i requisiti di regolarizzazione; non è applicabile quando il diniego dipende dalla carenza originaria di requisiti o dalla mancata produzione della documentazione necessaria.
- La clausola di salvaguardia relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione opera soltanto quando il rigetto della domanda di emersione sia determinato da fatti sopravvenuti o da cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, non quando manchino requisiti originari riferibili alla posizione dello straniero o alla documentazione richiesta.
- La comunicazione del preavviso di rigetto e della richiesta di integrazione documentale non è imputabile all’amministrazione quando gli atti siano inviati all’indirizzo di recapito indicato nella domanda dagli interessati; la successiva mancata consegna, dipendente da un trasferimento del destinatario, non determina di per sé l’illegittimità del procedimento.
- La legale conoscenza del preavviso di rigetto può risultare dall’invio diretto alla richiedente tramite PEC, anche quando la comunicazione indirizzata al datore di lavoro mediante raccomandata non sia stata recapitata.
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