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Sentenza

Sentenza del 21/05/2024 n. 14078 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava due decisioni della CTR Lombardia: la sentenza n. 2170/35/2016, che aveva respinto la revocazione, e la sentenza n. 6533/34/2014, relativa all'accertamento per il 2007. Il contribuente contestava, fra l'altro, il mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla decisione relativa al 2006; la motivazione per relationem della CTR su diverse censure; la notifica dell'avviso, il contraddittorio e la verifica fiscale; le riprese basate sui movimenti bancari di moglie e figlio; e il trattamento IVA dei ricavi. Sulla revocazione lamentava inoltre che fosse stato ignorato il timbro attestante il passaggio in giudicato della sentenza relativa al 2006 e contestava la condanna alle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di revocazione n. 2170/35/2016: il timbro della cancelleria che attestava l'assenza di impugnazioni non bastava a provare l'applicabilità del termine breve, senza documentazione della notificazione della sentenza; non ricorreva quindi un errore di fatto revocatorio. È stata respinta anche la contestazione delle spese, poiché nel processo tributario l'amministrazione può ottenere la liquidazione dei compensi anche quando sia rappresentata da un proprio funzionario. Quanto alla sentenza n. 6533/34/2014, il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile e il giudicato relativo al 2006 è stato comunque ritenuto non estensibile al 2007, in assenza di elementi costitutivi permanenti o pluriennali. Sono stati accolti il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva respinto alcune censure con un mero rinvio alla decisione di primo grado, senza esporre le ragioni della decisione né confrontarsi con i motivi d'appello. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi di legittimità. Non è stato quindi deciso definitivamente il merito delle riprese fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    l'errore di fatto previsto dall' art. 395 n. 4 cod. proc. civ., per essere idoneo a determinare revocazione delle sentenze, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, in modo da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista percettiva evidente, decisiva e non riguardante un punto controverso; non serve a correggere valutazioni delle prove o errori di diritto.

  • Art. 327, codice di procedura civile

    Poiché il termine cd. lungo, previsto dall' art. 327 c.p.c., non era ancora scaduto alla data dell'attestazione del 10.06.2014, apposta in calce alla sentenza n. 835/38/2014, essendo stata questa depositata in data 17.02.2014, il contribuente avrebbe dovuto produrre anche la prova della avvenuta notificazione di detta sentenza alla controparte.

    L'attestazione di mancata impugnazione non dimostra da sola che sia decorso il termine breve: se il termine lungo non è scaduto, occorre provare la notificazione della sentenza alla controparte per dimostrare la decorrenza del termine breve.

  • Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel caso in cui l'ente impositore, risultato vittorioso, sia stata assistito da un proprio funzionario, si applicano per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto", prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio

    Nel processo tributario le spese per l'attività difensiva sono liquidabili anche quando l'ente impositore vittorioso si avvale di un proprio funzionario, applicando la riduzione prevista dalla norma.

  • Articoli 36 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell' art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione

    La motivazione per relationem è insufficiente quando la sentenza d'appello si limita ad aderire a quella di primo grado senza illustrare le censure e le ragioni per cui le respinge; in tal caso la decisione è nulla.

  • Art. 2909 del codice civile

    l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, come quelle di cui si discute, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti, integranti elementi costitutivi della fattispecie, che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata

    Nelle controversie su imposte periodiche il giudicato relativo a un'annualità si estende ad altre annualità soltanto per elementi costitutivi dotati per legge di efficacia permanente o pluriennale, non per fatti variabili da periodo a periodo.

  • Art. 324 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata nel motivo sul giudicato esterno, ma la Corte decide la questione applicando il principio secondo cui il giudicato su imposte periodiche si estende soltanto a elementi con efficacia permanente o pluriennale.

  • Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    non essendo sufficiente l'attestazione della cancelleria per dimostrare che nella specie rilevava il termine di cui all' art. 325 cod. proc. civ.

    L'attestazione della cancelleria sulla mancata impugnazione non basta, da sola, a dimostrare che sia decorso il termine breve; la decisione richiede anche la prova della notificazione della sentenza alla controparte.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello tributaria deve rendere comprensibili sia le censure sottoposte al giudice sia le ragioni per cui vengono accolte o respinte. Il semplice rinvio alla motivazione di primo grado, senza un confronto effettivo con i motivi d'appello, può determinare la nullità della decisione.
  • Il giudicato su un'annualità fiscale non si trasferisce automaticamente ad anni diversi, anche se derivano dalla stessa verifica o riguardano la stessa attività e gli stessi conti. L'estensione è possibile solo per elementi costitutivi che abbiano efficacia permanente o pluriennale.
  • Per invocare la decorrenza del termine breve d'impugnazione non è sufficiente un'attestazione di cancelleria che certifichi la mancata impugnazione: occorre documentare la notificazione della sentenza alla controparte.
  • La revocazione per errore di fatto riguarda sviste percettive manifeste e decisive, non la contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le prove, interpretato le norme o applicato principi giuridici.
  • Nel processo tributario l'amministrazione vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche se ha agito tramite un proprio funzionario e senza un avvocato.

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