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Sentenza

Sentenza del 21/05/2024 n. 14090 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito del p.v.c. della SIAE di Treviglio del 6 dicembre 2016, l’Agenzia ha notificato a Bolgia Srl due avvisi di accertamento per recuperare l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) non versata per gli anni 2013 e 2014. La società ha sostenuto, da un lato, che l’ISI fosse incompatibile con l’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE perché concorrente con l’IVA sul medesimo volume d’affari; dall’altro, che i DJ set organizzati nel locale fossero attività di spettacolo, assimilabili ai concerti vocali e strumentali e quindi non soggette a ISI. In cassazione ha denunciato la violazione della disciplina UE e nazionale e contestato la valutazione secondo cui non aveva provato i requisiti per l’esenzione, in particolare la natura e la durata delle esibizioni dal vivo.

La decisione

La CTP di Bergamo, riuniti i ricorsi, li aveva respinti con sentenza n. 273/03/2018; la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello con sentenza n. 3566/01/2021, depositata il 4 ottobre 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato, perché l’ISI non è un’imposta generale sulla cifra d’affari e può coesistere con l’IVA; il secondo è inammissibile, poiché la qualificazione concreta degli eventi e la prova della musica dal vivo e della sua durata attengono al merito, e la CTR aveva rilevato che le fatture dei DJ non consentivano di accertare tali elementi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    Gli Stati membri hanno facoltà di istituire imposte che non abbiano natura d'imposta sulla cifra d'affari, dovendosi intendere, secondo la predetta sentenza Giant, che l'imposta sugli intrattenimenti non abbia natura di imposta sulla cifra di affari, se in primo luogo, essa non costituisce un'imposta generale, giacché si applica solo ad una "categoria limitata di beni e di servizi".

    Il divieto europeo riguarda tributi con caratteristiche di imposta generale sulla cifra d’affari. L’ISI, circoscritta alle attività di intrattenimento e non riscossa in ogni fase della produzione e distribuzione, non rientra in tale categoria e può coesistere con l’IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 3

    Il comma 1 dell'art.3 prevede una regola di carattere generale in base alla quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso (anche in abbonamento) per l'ingresso o l'occupazione del posto e dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa. In entrambi i casi (come per i successivi) il valore da assumere quale base imponibile va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta.

    La base imponibile dell’ISI comprende i corrispettivi di accesso e quelli pagati per assistere o partecipare agli intrattenimenti, ma è determinata al netto dell’IVA. Il meccanismo evita la duplicazione nel calcolo della base imponibile dei due tributi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 16

    Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

    La rivalsa obbligatoria dell’ISI sugli spettatori o partecipanti non trasforma, di per sé, il tributo in un’imposta sulla cifra d’affari o in un’imposta di consumo; la natura del tributo va valutata secondo le sue caratteristiche complessive.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, tariffa allegata, punto 1

    Il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 comprende fra le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale IVA recato dall' articolo 74 , sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".

    Le esecuzioni musicali e i trattenimenti danzanti sono soggetti a ISI e al regime IVA speciale quando la musica dal vivo dura meno del 50% dell’orario complessivo di apertura. I concerti vocali e strumentali sono esclusi da questa disciplina.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6

    La predetta riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento, assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime speciale IVA recato dall' articolo 74 , sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (salvo opzione per il regime ordinario), dalle attività di spettacolo, che sono state assoggettate all'IVA con criteri ordinari o forfettari e con delle particolarità, secondo le disposizioni di cui all'articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633.

    Le attività qualificate come intrattenimento sono soggette all’ISI e al regime speciale IVA, salvo opzione per quello ordinario; le attività di spettacolo seguono invece la disciplina IVA prevista dall’art. 74-quater.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-quater

    In particolare il D.P.R. n. 633 del 1972 , art. 74 - quater prevede ai comma 1 e 2 "1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni".

    Per le prestazioni di spettacolo elencate nella Tabella C, il momento di effettuazione è, in via generale, l’inizio della manifestazione e i corrispettivi sono certificati mediante titolo di accesso secondo la disciplina speciale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C, punti 3 e 4

    Pertanto, l'elemento essenziale ai fini della classificazione di un'esecuzione musicale fra le attività di spettacolo ovvero fra quelle di intrattenimento è costituito dalla prevalenza o meno della musica dal vivo.

    Per le esecuzioni musicali di carattere generale, la classificazione dipende dalla prevalenza della musica dal vivo: se questa raggiunge almeno il 50% dell’orario complessivo di apertura, l’attività è spettacolo; altrimenti è intrattenimento. I concerti vocali e strumentali sono specificamente inclusi tra le attività di spettacolo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, n. 123

    I "concerti vocali e strumentali" sono inclusi, inoltre, nel n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 che, nell'indicare gli spettacoli assoggettati ad IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento, riproduce l'identica formulazione del n. 4) della tabella C allegata al predetto DPR n. 633.

    I concerti vocali e strumentali rientrano tra gli spettacoli assoggettati all’IVA con aliquota ridotta del 10%, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito. La censura che, pur formulata come violazione di legge, mira a ridiscutere la qualificazione concreta delle esibizioni è inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Dà atto, ai sensi dell' art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La coesistenza di IVA e di un tributo settoriale non viola, da sola, l’art. 401 della Direttiva IVA: occorre verificare se il tributo abbia le caratteristiche di un’imposta generale sulla cifra d’affari. Secondo la decisione, l’ISI non le possiede perché colpisce una categoria limitata di attività e non è riscossa in ciascuna fase della produzione e distribuzione.
  • Per distinguere intrattenimento e spettacolo nelle esecuzioni musicali ordinarie, è decisiva la durata della musica dal vivo rispetto all’orario complessivo di apertura: almeno il 50% comporta la qualificazione come spettacolo; una durata inferiore comporta intrattenimento, con applicazione dell’ISI e del regime IVA speciale.
  • Un DJ set può essere qualificato come spettacolo se, per le sue caratteristiche concrete, è musicalmente creativo o riconducibile a un concerto vocale o strumentale; la sola denominazione di DJ set non determina il trattamento fiscale. Occorre provare la natura effettiva della prestazione e, quando rilevante, la durata dell’esecuzione dal vivo.
  • Chi invoca un regime derogatorio o l’esclusione dall’ISI deve fornire elementi documentali idonei a dimostrarne i presupposti. Fatture che attestano soltanto il pagamento del DJ, senza descrivere la prestazione o la sua durata, possono non essere sufficienti.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sotto la veste di una censura di violazione di legge: la ricostruzione fattuale della CTR resta non riesaminabile se il motivo mira soltanto a sostituirla con una diversa lettura.

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