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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12586/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in sostanza, una rivalutazione del merito sulla attribuzione di responsabilità penale e contestando la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e delle valutazioni di merito, non consentita in sede di legittimità, mentre il diniego delle generiche è sorretto da motivazione esplicita e congrua, dunque non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché volto a ottenere una rivalutazione di merito della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto, nonché perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e quindi insindacabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La difesa invocava la qualificazione del fatto di lieve entità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non emerga l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • La deduzione relativa alla mancata applicazione dell'attenuante o della qualificazione più favorevole del fatto è inammissibile se richiede una rivalutazione fattuale riservata al giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione esplicita, congrua e logicamente coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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