Cassazione Penale, Sentenza n. 30243/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto fondata la doglianza del detenuto riguardo al limite temporale imposto dall'ordine di servizio del 30/07/2020 per la presentazione delle richieste di scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Il ricorso per cassazione deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), L. 354/1975 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., e carenza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 avrebbe limitato la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di introdurre restrizioni allo scambio di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo, lasciando solo margini per limitare oggetti che possano veicolare comunicazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, confermando che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente ritenuto che l'ordine di servizio del 30/07/2020 disciplinasse le modalità esecutive degli scambi (in particolare imponendo la programmazione dello scambio qualche ora prima dei pasti) come esercizio lecito della discrezionalità amministrativa finalizzato al controllo degli scambi e all'organizzazione interna dell'istituto. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020, ritenendo che questa abbia lasciato all'Amministrazione il compito di definire le modalità di effettuazione degli scambi, e ha richiamato il potere regolamentare ex art.36, lett. b), DPR n.230/2000. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 354/1975, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f)
La norma originaria prevedeva limiti sugli scambi tra detenuti in regime differenziato; la Consulta con la sentenza n.97/2020 ne ha dichiarato l'illegittimità parziale nella parte che impediva lo scambio di generi alimentari e beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, lasciando però spazio all'Amministrazione per disciplinare le modalità e giustificare eventuali limitazioni
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati dal ricorrente come principi invocati (uguaglianza e funzione rieducativa della pena) ma la Corte ha ritenuto che le limitazioni imposte dall'ordine di servizio non integrassero una violazione grave e ingiustificata di tali principi
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e vizio di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul vizio di motivazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 97/2020
Ha dichiarato l'illegittimità della parte di art. 41-bis che precludeva gli scambi di generi alimentari e beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, ma ha lasciato all'Amministrazione penitenziaria il compito di disciplinarne le modalità e ha indicato che eventuali limitazioni devono essere giustificate e motivabili caso per caso dal magistrato di sorveglianza
D.P.R. n. 230/2000, art. 36, lett. b)
Attribuisce all'ordinamento interno dell'istituto la disciplina degli orari e dell'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti: la Corte ha ritenuto che la programmazione temporale degli scambi rientri in tale potere regolamentare
Ordine di servizio della Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila del 30/07/2020
Atto amministrativo che ha regolamentato le modalità e i tempi per le richieste di scambio di generi alimentari; la Corte lo ha considerato legittimo ed adeguatamente motivato come misura di controllo e organizzazione
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 non è più possibile vietare in via assoluta lo scambio di generi alimentari tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, ma l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinarne le modalità operative (es. orari, prenotazioni) se le scelte sono motivate da esigenze di controllo e organizzazione dell'istituto
- Le limitazioni concrete agli scambi devono essere proporzionate, motivate e riferite a esigenze di sicurezza o comunicazione illecita; in assenza di prova di una lesione grave dei diritti del detenuto la discrezionalità amministrativa trova tutela giudiziale
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare, caso per caso, la legittimità delle limitazioni imposte dall'Amministrazione, ma un regolamento interno che fissi modalità organizzative (orari, prenotazioni) è generalmente considerato legittimo se didascalicamente giustificato
- Chi impugna provvedimenti disciplinari o amministrativi in materia di 41-bis dovrebbe dimostrare concretamente la lesione grave dei diritti e la mancata proporzionalità o la totale inutilità delle restrizioni, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria
- Nelle controversie relative a scambi tra detenuti è utile distinguere tra beni meramente alimentari o di modico valore (meno restrizioni) e oggetti che possano agevolare comunicazioni nascoste o illecite (margine maggiore per limitazioni)
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