Cassazione Civile, Sentenza n. 16399/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, eredi di Nicola Cellurale e Anna Rennella, hanno chiesto la risoluzione del contratto preliminare del 20/09/2008 e il pagamento di euro 60.000 in quanto il promissario acquirente (Guida) non avrebbe versato le rate concordate. In primo grado il Tribunale ha rigettato le domande; in appello la Corte di Napoli ha confermato, ritenendo tra l'altro che il disconoscimento delle ricevute di pagamento da parte degli attori fosse generico e tardivo e, quindi, inammissibile. In cassazione i ricorrenti hanno impugnato la valutazione sul disconoscimento delle ricevute, deducendo che nel verbale dell'udienza del 22/01/2013 gli attori avevano "disconosciuto formalmente tutta la documentazione esibita dalla controparte" e avevano altresì disconosciuto la veridicità delle ricevute; contestavano inoltre la decisione sulla tardività del disconoscimento e l'erronea interpretazione dei verbali da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello abbia travisato il contenuto del processo verbale dell'udienza del 22/01/2013: nel verbale risultava infatti il disconoscimento formale "di tutta la documentazione esibita dalla controparte" e la contestazione della veridicità delle ricevute, oltre alla richiesta del convenuto di verificazione calligrafica. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui il riferimento, operato nel disconoscimento, a tutti i documenti prodotti in una specifica udienza con riguardo alla loro non veridicità è sufficiente ai fini della specificità; per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché decida uniformandosi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regola il disconoscimento delle scritture private: il disconoscimento deve essere formale, specifico e inequivoco; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il riferimento alla "tutta la documentazione" prodotta in una specifica udienza rispetto alla loro non veridicità sia idoneo a soddisfare il requisito di specificità
Disciplina gli effetti del disconoscimento e la verifica: la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile il disconoscimento per genericità, mentre la Cassazione ha chiarito che il contesto e la specificazione della non veridicità possono essere idonei
art. 183, sesto comma, c.p.c.
Riguarda l'indicazione documentale nelle memorie e termini istruttori: rilevante ai fini della tempestività e della forma del disconoscimento documentale nel corso delle memorie istruttorie
art. 156, terzo comma, c.p.c.
Norma sulla valutazione probatoria e istruttoria; invocata nel ricorso per lamentare la dichiarata inefficacia del disconoscimento nonostante la richiesta di verificazione
Principio di libera valutazione della prova: richiamato rispetto alla corretta interpretazione del contenuto del verbale e della consistenza delle eccezioni processuali
Norma sui motivi di cassazione (vizi di legittimità): i ricorrenti hanno impugnato sotto i profili di falsa applicazione e travisamento del fatto processuale
Massime di principio
- Il disconoscimento di scritture private ai sensi dell"art. 214 c.p.c. deve essere formale e specifico, ma il riferimento collettivo a "tutta la documentazione" prodotta in una determinata udienza può essere considerato sufficientemente specifico se contestato nella stessa udienza e riferito espressamente alla non veridicità/ non autenticità delle scritture
- Il giudice di merito deve conformare la valutazione al contenuto letterale del processo verbale d"udienza: un travisamento del verbale (omissione o errata lettura di dichiarazioni rese in udienza) può giustificare la cassazione per vizio di motivazione o travisamento del fatto
- La richiesta di verificazione calligrafica da parte della parte che produce le scritture non preclude automaticamente il valore del disconoscimento effettuato dall"altra parte; anzi, la richiesta di verificazione è coerente con la contestazione della veridicità e rafforza la necessità di un"istruttoria specifica
- La tardività del disconoscimento può essere rilevante solo se effettivamente provata e chiaramente dedotta; l"eccezione di tardività non è compatibile con una contestuale richiesta di verificazione che riconosca la rilevanza delle scritture prodotte
- In appello il giudice deve valutare se il disconoscimento sia generico o specifico alla luce dell"intero materiale processuale, comprese le memorie e i verbali d"udienza: la genericità non può essere assunta senza verificare il contesto concreto in cui è stata resa la dichiarazione
- In casi di contrasto sulla interpretazione del verbale, la Corte di legittimità può sindacare il travisamento dei fatti processuali quando la decisione del giudice di merito contraddica il tenore letterale degli atti processuali
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