Cassazione Civile, Sentenza n. 16284/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Trust chiese il rimborso di €1.487.078,75 (più interessi) per ritenute sui dividendi italiani percepiti negli anni 2004-2006 che risultavano superiori rispetto al trattamento riservato in quegli anni a fondazioni o enti non commerciali residenti in Italia (che beneficiavano di una esenzione del 95% degli utili ai fini del TUIR). Denunciò violazione delle norme UE sulla libera circolazione dei capitali e non discriminazione (artt. 49, 63 e 65 TFUE), nonché erronea attribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). L'Agenzia eccepì, tra l'altro, la tardività dell'istanza di rimborso; in primo grado l'eccezione fu respinta e il ricorso del Trust fu rigettato; anche in appello la CTR confermò la sentenza di merito rigettando il ricorso del Trust. Il Trust impugnò per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Trust ritenendo che la CTR avesse errato nel non valutare correttamente la comparabilità funzionale tra un "charitable trust" e una fondazione italiana, e nel ritenere rilevante il diverso trattamento fiscale del Trust nel Regno Unito. La Corte ha affermato che, ai fini del divieto di discriminazione e della libera circolazione dei capitali, l'equiparabilità va valutata in base alla funzione e agli scopi (non alla forma giuridica o alla diversa disciplina interna), e che un charitable trust funzionalmente equivalente a una fondazione non può subire un trattamento fiscale più sfavorevole in Italia. Ha inoltre rigettato il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia (sulla presunta inammissibilità per omissione di impugnazione specifica), assorbendo i restanti motivi incidentali. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR-2 dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e con regolazione delle spese. In aggiunta, la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 49, 63, 65
I principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali vietano trattamenti fiscali discriminatori nei confronti di soggetti/enti di altri Stati membri che svolgono funzioni analoghe: l'equiparabilità si valuta sulla base della funzione/scopo e non della forma giuridica o del diverso regime fiscale nel paese di origine
Codice civile, art. 2697
Questione sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il Trust abbia depositato documentazione (certificati delle autorità britanniche) idonea a dimostrare la natura di "charitable trust" e che il giudice di merito non avrebbe potuto disconoscerne automaticamente la comparabilità con la fondazione italiana
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione del diritto dell'UE e di norme di diritto civile sostanziale/probatoria; la Corte ha ritenuto fondato il motivo principale ai sensi delle norme di cui all'art.360 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 346 c.p.c.
Richiamato nel contesto del ricorso incidentale dell'Agenzia (sull'adeguatezza degli strumenti per devolvere in appello la questione preliminare). La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia: la riproposizione in appello dell'eccezione preliminare, dopo il suo rigetto in prime cure, non è in questa fattispecie viziata
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Citato tra i motivi incidentali proposti dall'Agenzia; la Corte, rigettando il primo motivo incidentale, ha assorbito i motivi collegati fondati sulla stessa questione procedurale
TUIR (art. 73, comma 1, lett. c))
"gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali"
Definisce la categoria degli enti non commerciali; la Corte osserva che la normativa agevolativa in vigore ratione temporis si applicava agli enti non commerciali e che un ente non residente, se funzionalmente equivalente, non può essere trattato in modo peggiorativo
D.Lgs. n. 344 del 2003, lett. q) (norma agevolativa ratione temporis)
"esenzione del 95% degli utili percepiti"
La disposizione prevedeva l'esenzione del 95% della base imponibile per gli enti non commerciali; la Corte evidenzia che la CTR non ha adeguatamente valutato se il Trust potesse rientrare tra gli enti non commerciali beneficiari dell'agevolazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
La Corte ha disposto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
Massime di principio
- In materia fiscale transfrontaliera la comparabilità tra enti va valutata in base alla funzione e agli scopi effettivi (analisi funzionale), non in base alla mera diversa forma giuridica prevista negli ordinamenti degli Stati membri
- Gli Stati membri non possono riservare trattamenti fiscali più favorevoli a soggetti nazionali rispetto a soggetti di altri Stati membri che svolgono la stessa funzione economica o perseguono gli stessi scopi (divieto di discriminazione ai sensi del TFUE)
- Il diverso trattamento fiscale di un ente nel suo Stato di residenza non giustifica da solo un trattamento peggiorativo nello Stato della fonte: l'analisi è interna e funzionale rispetto all'ordinamento dello Stato che impone il prelievo
- Per ottenere il riconoscimento della parità di trattamento, il soggetto estero deve fornire documentazione probatoria (certificati ufficiali, statuti, atti costitutivi) idonea a dimostrare la natura e gli scopi dell'ente; il giudice deve valutare la sostanza oltre la forma
- Dal punto di vista procedurale, le questioni preliminari (es. tempestività dell'istanza di rimborso) devono essere tempestivamente dedotte e, se rigettate in primo grado, l'amministrazione che intende conservarle in appello dovrebbe valutare l'uso degli strumenti processuali adeguati (impugnazione incidentale) per evitare effetti di giudicato interno; comunque, la mera riproposizione in appello può essere esaminata a seconda delle circostanze e della giurisprudenza consolidata
- In casi simili è utile predisporre e depositare fin dalle prime fasi documentazione ufficiale che attesti la natura nonprofit/benefica dell'ente estero (certificati dell'autorità dello stato di origine, statuti, bilanci) e argomentare espressamente la comparabilità funzionale con l'ente nazionale cui è paragonata
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