Cassazione Civile, Sentenza n. 16340/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TI3010302279/2012 con rettifica del reddito e contestazione di maggiori ricavi per € 5.678.965,00. Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'atto, sostenendo che il termine per proporre ricorso dovesse decorrere dal 28.2.2013 (data della notifica di misure cautelari), mentre l'Agenzia produceva l'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la consegna al contribuente il 28.12.2012. In primo grado la CTP dichiarò il ricorso inammissibile per tardività; la CTR accolse l'impugnazione ritenendo nulla la notifica e fondato il ricorso nel merito; l'Agenzia propose ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia (attinente alla validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), ritenendo che la notifica si fosse perfezionata con la consegna al destinatario della raccomandata informativa del deposito in data 28.12.2012. Ne è conseguito che il ricorso di Cunja era tardivo e dunque inammissibile. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali: € 6.205,21 per il grado d'appello e € 15.400,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito. Il controricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per tardività e la relativa istanza di rimessione non è stata esaminata.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notifica secondo le formalità dell'art. 140 (deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa) si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa che avvisa del deposito; tale ricezione realizza la conoscibilità legale dell'atto.
art. 139 c.p.c.
Riguarda le persone legittimate a ricevere la notificazione: il messo deve verificare la presenza di persone abilitate; omissioni possono determinare nullità della notificazione se non sanate.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione per omissione di formalità prevista dall'art. 140 è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario riceve la raccomandata informativa, salvo che provi l'impossibilità non colpevole di prendere conoscenza del piego.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza può essere superata solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, era nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Termine per proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria: decorre dalla conoscibilità legale dell'atto (qui dalla ricezione della raccomandata informativa del deposito).
art. 370 c.p.c.
Disciplina il controricorso in Cassazione; la mancata notifica del controricorso entro i termini rende quest'ultimo inammissibile ratione temporis.
art. 83, secondo comma, c.p.c.
art. 83, secondo comma, c.p.c.
Riguarda la procura speciale per il difensore; la presenza o meno del difensore munito di procura all'udienza è rilevante in relazione alla possibilità di esaminare istanze di rimessione per la notificazione tardiva del controricorso.
art. 379 c.p.c.
Disciplina l'udienza di discussione in Cassazione; la partecipazione orale del difensore è strumento essenziale per manifestare il diritto di difesa in sede di legittimità.
art. 382, comma 3, c.p.c.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Ha consentito la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in presenza della pronuncia di inammissibilità dell'azione per decorso dei termini.
art. 9, comma 5 e art. 37, comma 1, lett. v, D.P.R. n. 917/1986
art. 9, comma 5; art. 37, comma 1, lett. v, D.P.R. n. 917/1986
Citate nei motivi di ricorso relativi alla qualificazione temporale dei trasferimenti ai fini d'imposta estera; i relativi motivi sono stati però assorbiti e non esaminati nel merito.
art. 6 e art. 14, legge n. 218/1995
art. 6; art. 14, legge n. 218/1995
Riguardano l'accertamento della legge straniera nei giudizi nazionali; la questione è stata sollevata ma poi assorbita dalla Corte, senza decisione sulla modalità di prova della legge straniera nel caso concreto.
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si considera perfezionata per la 'conoscibilità legale' con la consegna al destinatario della raccomandata informativa attestante il deposito presso la casa comunale: da quella data decorrono i termini per proporre ricorso.
- La mancata osservanza di una formalità dell'art. 140 comporta nullità, ma tale nullità è sanata se il destinatario ha effettivamente ricevuto la raccomandata informativa, salvo prova dell'impossibilità non colpevole di prendere conoscenza del piego.
- Nei giudizi di cassazione il controricorso deve essere notificato e depositato nei termini di legge (art. 370 c.p.c. nel regime ratione temporis); la notificazione tardiva rende il controricorso inammissibile e la relativa istanza di rimessione può non essere esaminata se non sono rispettate le condizioni processuali (presenza del difensore all'udienza, procure etc.).
- La decorrenza dei termini processuali per impugnare atti impositivi segue la regola della conoscibilità legale dell'atto: chi riceve la raccomandata informativa è posto nelle condizioni di attivarsi per il ritiro e per la difesa, pertanto l'inerzia volontaria del destinatario non sospende i termini.
- Quando la Corte dichiara inammissibile l'azione per decadenza/termine perentorio, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con condanna alle spese per il ricorrente soccombente.
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