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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31279/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato l'inammissibilità della sua richiesta di accesso al regime dei permessi premio a motivo dell'applicazione del regime speciale di cui all'art. 41-bis. La difesa ha sollevato tre linee di doglianza: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2 (ultimo periodo) su presunte violazioni degli artt. 3, 13 e 27 Cost. e della ragionevolezza/uguaglianza, considerando che il detenuto chiedeva permessi anche solo per poche ore nello stesso istituto; (2) violazione di norme comunitarie e dell'art. 720 c.p.p. in materia di M.A.E., con riferimento al fatto che la pena non sarebbe l'ergastolo e che i M.A.E. prevederebbero misure attenuanti e revisione; (3) violazione di legge per omessa verifica dei presupposti fattuali per concedere il permesso (dissociazione del detenuto, comportamenti positivi in carcere, cessazione del clan di appartenenza).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2 (ultimo periodo) introdotto dalla riforma del 2022, condividendo precedenti decisioni della Sezione e richiamando l'ordinanza della Corte costituzionale n.197/2021 che ha evidenziato il legame tra 41-bis e impossibilità di accesso ai benefici penitenziari per la persistenza dei collegamenti con organizzazioni criminali. La Corte ha precisato che la novellazione del 2022 non ha introdotto elementi di novità tali da rendere fondata la questione costituzionale e che il divieto di permessi è temporaneo e collegato alla perdurante pericolosità. Ha altresì escluso violazioni dei M.A.E. e ha osservato che, data l'inammissibilità prevista dalla norma, non era necessaria una valutazione nel merito dei presupposti di fatto per la concessione del permesso. È stata applicata la regola tempus regit actum: la disciplina nuova si applica alla domanda e la domanda presentata da soggetto sottoposto a 41-bis deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n.3), dl. 31/10/2022, n.162, conv. con modificazioni dalla legge 30/12/2022, n.199

    La Corte ha interpretato la disposizione come norma che rende inammissibile la richiesta di permessi premio fintanto che permane il regime speciale ex art. 41-bis; la modifica del 2022 è stata considerata chiarificatrice e non innovativa sotto il profilo sostanziale tale da giustificare una censura costituzionale.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime di 41-bis comporta, per sua natura e per la funzione di contrasto alle organizzazioni criminali, un'incompatibilità temporanea con l'accesso ai benefici penitenziari quando sussistono collegamenti attuali con strutture criminali; tale caratteristica è stata richiamata dalla Corte costituzionale e condivide la interpretazione della Corte di legittimità.

  • Costituzione, artt. 3, 13 e 27

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure di incostituzionalità sotto i profili di uguaglianza (art.3), libertà personale (art.13) e finalità rieducativa della pena (art.27), atteso che il divieto è temporaneo e collegato alla necessità di tutela della sicurezza pubblica.

  • Ordinanza Corte costituzionale n.197 del 2021

    Richiamata come criterio interpretativo: l'ordinanza ha evidenziato che l'applicazione del 41-bis presuppone collegamenti attuali con organizzazioni criminali e che in costanza di tale regime l'accesso ai benefici penitenziari non è compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento'. La Corte di legittimità ha ritenuto che il legislatore abbia recepito tale indicazione.

  • art. 176 cod. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione al concetto di 'sicuro ravvedimento': la Corte attribuisce rilievo alla considerazione che il 41-bis esclude, mentre permane, una valutazione di sicuro ravvedimento ai fini dei benefici.

  • art. 720 cod. proc. pen.

    La difesa richiamava la norma in connessione ai M.A.E.; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione delle norme comunitarie o di quanto prospettato dall'art.720 e che l'eventuale disciplina comunitaria non precluda l'applicazione della norma nazionale che dichiara l'inammissibilità dei permessi durante il 41-bis.

  • Principio tempus regit actum

    Applicato dalla Corte per affermare che la disciplina introdotta successivamente si applica alla domanda di permesso anche se il reato è anteriore, rendendo inammissibile la richiesta presentata durante l'applicazione del 41-bis.

Massime di principio

  • Se un detenuto è sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis, la richiesta di permessi premio è generalmente inammissibile finché il regime non è revocato o non prorogato.
  • Le censure di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 2 (ultimo periodo) introdotto dalla riforma 2022 sono, secondo la giurisprudenza di legittimità recente e la Corte costituzionale, difficilmente fondate: la norma è stata interpretata come coerente con la natura del 41-bis.
  • La persistenza della pericolosità e dei collegamenti con organizzazioni criminali è il criterio sostanziale che giustifica la limitazione temporanea dei benefici; la verifica della sussistenza di tali presupposti compete al giudice competente ma può essere preclusa dalla norma che dichiara l'inammissibilità.
  • Argomentazioni basate sul fatto che la pena non sia ergastolo o su presunte tutele comunitarie (M.A.E. o analoga disciplina) raramente superano l'ostacolo posto dalla normativa nazionale che prevede l'incompatibilità temporanea con i permessi quando è attivo il 41-bis.
  • Quando la norma statuisce l'inammissibilità, il giudice di merito non è tenuto a un approfondito esame del merito delle condizioni personali del detenuto fino a che il regime speciale non sia cessato; solo dopo revoca/non proroga del 41-bis la domanda può essere valutata nel merito.

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