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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01177/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione resta ferma, poiché l'impugnazione non è stata accolta e non è stato disposto alcun annullamento della sentenza o della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 febbraio 2025, che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata sostituzione della pena. Il ricorrente contestava quindi il trattamento sanzionatorio, chiedendo una diversa modulazione della pena mediante sostituzione. La Corte ritiene però che la censura sia inammissibile perché, da un lato, ripropone in modo meramente ripetitivo doglianze già adeguatamente esaminate nei gradi di merito; dall'altro, è generica e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice del reato per cui è stata pronunciata la condanna di merito, cioè l'evasione.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza introdurre un effettivo punto di critica alla decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità della doglianza comporta l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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