Sentenza del 22/02/2018 n. 1688 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 41/2018 I.C.I. Soggetti passivi - Immobile a due piani acquistato in comunione di beni - Separazione dei coniugi - Assegnazione di un piano a ciascun coniuge - Imposizione in ragione del 50% dell'imposta a ciascun comproprietario sull'intero - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, sostenendo di non essere tenuta al pagamento dell'imposta sulla parte dell'immobile assegnata in uso esclusivo all'ex coniuge in sede di separazione consensuale. Secondo la ricorrente, l'assegnazione giudiziale dei due piani della casa coniugale avrebbe comportato l'attribuzione di un diritto reale di abitazione esclusivo a ciascun coniuge, escludendo quindi la sua soggettività passiva sulla quota riferibile al piano terra assegnato al marito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e confermato l'accertamento ICI. Ha stabilito che l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione attribuisce un diritto personale di godimento, non un diritto reale. Pertanto, l'assegnazione esclusiva di un piano a ciascun coniuge non modifica la titolarità della proprietà: ciascun coniuge resta proprietario del 50% dell'intero immobile ed è tenuto al pagamento dell'ICI in proporzione a tale quota sull'intero cespite, anche se utilizza materialmente soltanto una parte dell'immobile. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il soggetto passivo dell'ICI è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso.
La soggettività passiva dell'ICI si fonda sulla proprietà o sulla titolarità di uno specifico diritto reale di godimento. Il proprietario resta obbligato per la propria quota anche se non utilizza direttamente la parte dell'immobile assegnata all'altro coniuge.
Art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La decisione evidenzia che le modifiche alla disciplina dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992 decorrevano dal 2011 e non erano quindi applicabili all'ICI relativa all'anno 2010.
Cass. civ., n. 6199/2007
L'assegnazione della casa coniugale attribuisce al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale.
Il coniuge assegnatario non diventa soggetto passivo per la quota dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge, mentre il proprietario continua a esserlo.
Cass. civ., n. 25486/2008
La giurisprudenza conferma la distinzione tra assegnazione della casa coniugale e costituzione di un diritto reale.
Cass. civ., n. 16514/2010
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non altera la titolarità dominicale e non trasferisce la soggettività passiva dall proprietario all'assegnatario.
Massime di principio
- L'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione o divorzio, di regola, attribuisce un diritto personale di godimento e non trasferisce la proprietà né costituisce automaticamente un diritto reale.
- Ai fini delle imposte patrimoniali sugli immobili, il proprietario rimane soggetto passivo per la propria quota anche quando non utilizza materialmente la parte dell'immobile occupata dall'altro coniuge.
- Se due comproprietari si dividono l'utilizzo di piani o porzioni dell'edificio, ma non trasferiscono formalmente le rispettive quote di proprietà, l'imposta deve essere determinata sulla quota ideale posseduta nell'intero immobile, non sulla sola porzione concretamente utilizzata.
- Per modificare la soggettività passiva è necessario un effettivo trasferimento della proprietà o la costituzione di uno specifico diritto reale previsto dalla legge; una semplice assegnazione giudiziale dell'uso non è sufficiente.
- Occorre verificare la disciplina vigente nell'anno d'imposta considerato, poiché modifiche legislative successive possono incidere sull'individuazione del soggetto passivo.
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