Cassazione Penale, Sentenza n. 06739/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame del decreto di custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce: 1) inutilizzabilità di intercettazione per tardiva iscrizione nel registro degli indagati e retrodatazione della notitia criminis; 2) incompatibilità della doppia contestazione ex art. 609-bis (violenza per costrizione e per induzione); 3) applicazione erronea dell'aggravante ex art. 609-ter, n.5) alla luce della riforma del 2019; 4) vizio di procedibilità d'ufficio ex art. 609-septies, quarto comma, n.4); 5) inesistenza dell'affidamento del minore per le finalità indicate dall'aggravante; 6) violazione dell'art. 192 c.p.p. relativamente alle dichiarazioni di testimoni; 7) carenza delle esigenze cautelari; 8) inadeguata valutazione delle misure alternative.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha respinto i vari motivi ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili: 1) sul punto relativo all'iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) la Corte ha confermato che l'iscrizione produce effetti solo quando la notitia criminis sia "soggettivamente vestita", ossia consenta l'identificazione compiuta dell'indagato; nel caso concreto la precedente intercettazione evidenziava abusi ma non identificava compiutamente il presunto autore, giustificando l'iscrizione successiva e l'utilizzabilità della prova; 2) la contestazione alternativa di più fattispecie ex art. 609-bis è legittima se il fatto storico è univocamente descritto (qui la condotta è ricondotta alla costrizione); 3) la censura sulla diversa formulazione dell'aggravante ex art. 609-ter è inammissibile per carenza di interesse, perché l'eventuale correzione non avrebbe effetti favorevoli concreti per il ricorrente; 4) la procedibilità d'ufficio è stata correttamente ritenuta in virtù della connessione fra reati; 5) l'aggravante per affidamento è applicabile anche a rapporti fiduciari temporanei/occasionali e la motivazione ha evidenziato l'esistenza di tale rapporto di fiducia; 6) non è ammissibile in Cassazione la censura generica sulla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per i limiti dell'art. 606 c.p.p.; 7-8) le esigenze cautelari e il rifiuto di misure alternative sono stati adeguatamente motivati: per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p. vale una presunzione relativa di sussistenza della custodia cautelare in carcere e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superarla. Sono state aggregate le spese e disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 335 cod. proc. pen.
la notizia di reato è qualificabile come tale quando contiene "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice"; iscrizione a carico di "noti" solo quando risultino indizi a suo carico (comma 1-bis)
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'iscrizione del nome dell'indagato producono effetti ai fini dei termini delle indagini solo se la notitia criminis è "soggettivamente vestita" ossia consente l'identificazione compiuta dell'autore; i meri sospetti non sono sufficienti
art. 609-bis cod. pen.
La Corte ammette la contestazione alternativa di ipotesi diverse della violenza sessuale purché il fatto storico sia descritto in modo chiaro e indivisibile; qui la fattispecie è ricondotta alla violenza per costrizione con abuso di autorità
art. 609-ter cod. pen., n. 5)
Anche se la formulazione normativa è cambiata dopo i fatti, la doglianza è priva di concreto interesse perché la sussistenza dei gravi indizi sul reato base consente comunque l'applicazione di strumenti cautelari (es. presunzione di pericolosità ex art. 275)
art. 609-septies cod. pen., quarto comma, nn. 2) e 4)
La nozione di "affidamento" è ampia e comprende rapporti fiduciari anche temporanei od occasionali; la procedibilità d'ufficio può derivare dalla connessione fra reati rendendo procedibile d'ufficio anche reato altrimenti procedibile a querela
art. 61 n. 9) cod. pen.
L'aggravante per abuso dei poteri o qualità di ministro di un culto è configurabile anche se il fatto non è commesso nelle funzioni tipiche del ministero, purché il prestigio o l'autorità del ruolo abbiano agevolato la commissione del reato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
"è applicata la custodia cautelare in carcere" quando sussistono gravi indizi per i reati elencati
Introduce una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare per i reati contemplati: grava sull'indagato l'onere di apportare elementi chiari e precisi per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
art. 12 cod. proc. pen.
La connessione fra reati opera anche fra reati disomogenei e rende procedibili d'ufficio i reati connessi, salvo diversa disposizione
art. 192 cod. proc. pen.
Regole di valutazione della prova; tuttavia la Corte afferma che la denuncia di violazione delle regole di valutazione non è ammissibile in Cassazione se mascherata come violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita la deducibilità in Cassazione delle doglianze riguardanti motivazione e valutazione della prova; molte censure del ricorrente sono inammissibili per violazione di tali limiti
art. 274 cod. proc. pen.
Norme generali sulle misure cautelari; la Corte sottolinea che per i reati di cui all'art. 275, comma 3, la disciplina speciale prevale sul criterio generale
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Richiama il requisito dell'interesse all'impugnazione: il ricorso è ammissibile solo se idoneo a produrre un vantaggio concreto per l'impugnante
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende (qui equitativamente fissato in euro 3.000,00)
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione ai criteri per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie/processuali; utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione alla parte che ha proposto il ricorso in modo inammissibile
Massime di principio
- L'iscrizione nel registro delle notizie di reato produce effetti temporali solo quando la notitia criminis consente l'identificazione compiuta dell'autore: se inizialmente la notizia è "soggettivamente nuda" si iscrive a carico di ignoti e successivamente si iscrive il nome solo quando emergono indizi significativi
- È legittima la formulazione alternativa dell'accusa (più fattispecie tra loro contigue) purché il fatto storico sia descritto in modo chiaro e univoco; il giudice potrà in seguito escludere o privilegiare una qualificazione rispetto all'altra
- Le aggravanti legate all'"affidamento" del minore vanno intese in senso ampio: rapporti fiduciari, anche temporanei o di fatto, possono integrare la condizione aggravante se strumentalizzati dall'agente
- Per i reati elencati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere; chi invoca misure meno afflittive deve fornire elementi chiari e specifici idonei a superare la presunzione
- In Cassazione sono fortemente limitate le censure sulla valutazione del materiale probatorio: molte lamentele sull'applicazione dell'art. 192 c.p.p. sono inammissibili perché rientrano nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La connessione tra reati può trasformare la procedibilità di un reato procedibile a querela in procedibilità d'ufficio, quando esso è connesso a reati procedibili d'ufficio
- La mera tardiva iscrizione del nome dell'indagato non è automaticamente sintomo di illegittimità delle prove se la procura ha agito nella tutela del segreto investigativo e non è dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa
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