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Sentenza

Sentenza n. 2009/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 3188/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, del 2 dicembre 2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle 1.500 euro per la carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020-2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, nonché le spese legali distratte in favore dei difensori antistatari. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all’Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali pagamenti, gli ulteriori accessori di legge e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. L’importo degli interessi va verificato secondo il titolo e la legge, e i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione. Ha escluso la somma richiesta per ogni violazione o ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Generale dello Stato, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni e determinare l’importo residuo. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non sono invece dovute le somme di cui alla lettera b) in quanto la misura richiesta appare manifestamente iniqua e sproporzionata;

    La somma coercitiva richiesta per ogni violazione, inosservanza o ritardo può essere esclusa quando la misura proposta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo per crediti derivanti da un titolo giudiziale di pagamento può essere avviata soltanto dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • artt. 1282 ss. c.c.

    l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    Nel giudizio di ottemperanza l’importo del credito non è determinato in via costitutiva dalle richieste del creditore: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e le disposizioni applicabili, anche quanto a misura e decorrenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Gaetano Bottigliero e Luigi Bottigliero, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La distrazione delle spese in favore dei difensori è disposta in ragione della loro dichiarazione di antistatarietà.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Gaetano Bottigliero e Luigi Bottigliero, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR dispone la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    Il rimborso del contributo unificato è riconosciuto soltanto se dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione satisfattiva e non costitutiva del credito: l’Amministrazione deve dare esecuzione al titolo, mentre la quantificazione del capitale residuo e degli interessi va verificata secondo il titolo e le norme applicabili, senza che siano vincolanti i conteggi unilateralmente presentati dal creditore.
  • Quando il titolo esecutivo obbliga un’amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, l’azione di recupero coattivo è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, stabilendo che l’intervento commissariale sia attivato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • La somma coercitiva richiesta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere negata quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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