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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - della delibera del Consiglio comunale del Comune di Viagrande n. 53 del 30 luglio 2024, con la quale viene istituita la terza sede di farmacia all’interno del Comune; - del parere dell’ASP di Catania reso con nota prot. n. 126558 del 4/6/2024; - del parere dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania reso con nota prot. 1456 del 18/6/2024.

Giustizia amministrativa202402011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare istitutiva della terza sede farmaceutica nel Comune di Viagrande, nonché i pareri endoprocedimentali dell’ASP di Catania e dell’Ordine dei Farmacisti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di una farmacia sita nel Comune di Trecastagni, ha impugnato l’istituzione di una terza sede farmaceutica nel vicino Comune di Viagrande, collocata a circa 500 metri dalla propria farmacia. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’istituzione della nuova sede, qualificata come facoltativa, non fosse sorretta da un’effettiva esigenza del servizio farmaceutico, considerata la già cospicua presenza di farmacie nella zona e nei Comuni limitrofi. La ricorrente ha prospettato un grave pregiudizio economico derivante dallo sviamento della clientela e dalla compromissione della redditività dell’attività. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., profili di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, poiché la farmacia ricorrente era ubicata in un Comune diverso da quello nel quale era stata istituita la nuova sede.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, senza esaminare nel merito i dedotti vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudice ha distinto il caso, riconosciuto dalla giurisprudenza, in cui il titolare di una farmacia impugna l’istituzione di una nuova sede nello stesso Comune: in tale ipotesi la modifica della pianta organica comunale incide direttamente sulla perimetrazione delle zone di competenza e sul bacino d’utenza delle farmacie preesistenti. Tale legittimazione non è invece estensibile al titolare di una farmacia ubicata in un Comune diverso. La pianificazione del servizio farmaceutico si svolge su base strettamente comunale; gli artt. 1 e 2 della l. 475/1968 attribuiscono al Comune il potere di revisione della pianta organica e di individuazione delle zone per le nuove farmacie sulla base di parametri riferiti al proprio territorio. Il pregiudizio derivante dalla vicinanza geografica, dallo sviamento della clientela e dalla possibile riduzione della redditività è stato qualificato come conseguenza economica e fattuale della dinamica concorrenziale, non riconducibile alla lesione di una posizione giuridica protetta, dunque quale interesse di mero fatto non tutelabile davanti al giudice amministrativo. È stata ritenuta irrilevante anche la collocazione della nuova sede in una zona di confine, poiché la pianificazione comunale non determina zone di esclusiva commerciale e l’art. 15 della l. 475/1968 tutela la libera scelta del cittadino quanto alla farmacia cui rivolgersi. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Nel testo è richiamato l'avviso alle parti circa i profili di inammissibilità del ricorso.

    Il giudice può rilevare d’ufficio profili di inammissibilità, previa sottoposizione della relativa questione al contraddittorio delle parti.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Nel testo è richiamato il precedente analogo ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama, quale precedente conforme, una pronuncia analoga in materia di legittimazione e interesse all’impugnazione dell’istituzione di una sede farmaceutica.

  • art. 1 l. 475/1968

    La pianificazione del servizio farmaceutico e i relativi parametri sono riferiti al territorio comunale.

  • art. 2 l. 475/1968

    Il potere di revisione della pianta organica e di individuazione delle zone per le nuove farmacie spetta al Comune, in relazione al proprio territorio.

  • art. 15 l. 475/1968

    L’ordinamento tutela la libera scelta del cittadino quanto alla farmacia presso cui rifornirsi; la contiguità territoriale non determina zone di esclusiva commerciale.

Massime di principio

  • Il titolare di una farmacia è legittimato e interessato a impugnare l’istituzione di una nuova sede farmaceutica quando questa è istituita nello stesso Comune, poiché la modifica della pianta organica può incidere direttamente sulla perimetrazione della zona di competenza e sul bacino d’utenza legalmente definito della farmacia preesistente.
  • La legittimazione a contestare l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non si estende al titolare di una farmacia ubicata in un Comune diverso da quello nel quale la nuova sede è istituita, anche quando le farmacie siano geograficamente vicine.
  • Il pregiudizio economico derivante dallo sviamento della clientela e dalla riduzione della redditività, quale effetto della vicinanza geografica e della dinamica concorrenziale tra farmacie appartenenti a Comuni diversi, integra un interesse di mero fatto e non una posizione giuridica tutelabile mediante ricorso amministrativo di legittimità.
  • La pianificazione del servizio farmaceutico ha base comunale e non attribuisce alle farmacie zone di esclusiva commerciale; la collocazione di una sede in una zona di confine non fonda, di per sé, la legittimazione del titolare di una farmacia situata in un Comune limitrofo.
  • La libertà di scelta del cittadino quanto alla farmacia cui rivolgersi rende fisiologica la possibilità di utilizzo di farmacie ubicate in Comuni limitrofi e impedisce di qualificare il mero spostamento dei flussi di utenza come lesione di una posizione giuridica protetta.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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