Cassazione Civile, Ordinanza n. 25677/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Alcuni soggetti, anche quali eredi di un altro coerede, avevano convenuto in giudizio la vicina/proprietaria di un manufatto chiedendone la demolizione per violazione delle distanze legali e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto domande di demolizione e risarcimento. In appello, la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto ritenuto litisconsorte necessario, con rimessione della causa al primo giudice. La Corte d'appello aveva inoltre condannato la convenuta alle spese di primo grado e compensato integralmente quelle di secondo grado, ritenendo che la convenuta avesse violato il dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. per non avere indicato agli attori la necessità di chiamare in causa il litisconsorte necessario. La ricorrente ha impugnato in cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del secondo grado; 2) violazione degli artt. 88, 91, 92, 163, 100 e 102 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a suo carico le spese di primo grado, imputandole la mancata segnalazione del litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse esteso indebitamente il dovere di lealtà processuale sino a imporre alla convenuta di sopperire alle carenze dell'iniziativa processuale attorea. Ha affermato che l'onere di individuare correttamente i soggetti passivamente legittimati incombe sull'attore, mentre il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
dovere di lealtà e probità
La violazione del dovere di lealtà e probità può giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la condanna della parte che ne sia autrice al rimborso delle spese causate alla controparte, anche indipendentemente dalla soccombenza; tuttavia tale regola non può essere estesa sino a imporre alla parte l'obbligo di supplire alle carenze processuali dell'avversario.
art. 91 c.p.c.
La Corte richiama il principio della soccombenza ai fini della regolazione delle spese, ma esclude che nel caso concreto la sua applicazione consenta di porre le spese di primo grado a carico della parte vittoriosa per la sola mancata indicazione del litisconsorte necessario.
art. 92 co. 1 c.p.c.
Può giustificare la condanna al pagamento delle spese della parte che abbia causato il loro sostenimento con una condotta processualmente scorretta, ma solo in presenza di una motivazione congrua e di una effettiva violazione del dovere di lealtà.
art. 92 co. 2 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione delle spese del secondo grado; il relativo motivo viene però assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 163 co. 3 n. 2 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente nel motivo relativo all'erronea individuazione dei soggetti da evocare in giudizio e quindi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
art. 100 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire nel quadro della corretta instaurazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
È richiamato per la questione del litisconsorzio necessario e della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto pretermesso.
Massime di principio
- La violazione del dovere di lealtà e probità processuale può comportare la condanna della parte che l'abbia posta in essere al rimborso delle spese causate alla controparte, anche se quella parte risulti vittoriosa sul piano del merito.
- Tale responsabilità per spese non può però essere affermata in modo automatico: il giudice deve motivare in modo congruo l'effettivo nesso tra la condotta scorretta e le spese sopportate dall'altra parte.
- Il dovere di lealtà processuale non si estende sino a imporre alla parte di colmare le carenze dell'iniziativa processuale avversaria, poiché l'onere di individuare correttamente i convenuti e instaurare il contraddittorio incombe sull'attore.
- La mancata segnalazione di un litisconsorte necessario da parte del convenuto, se non accompagnata da un obbligo specifico di collaborazione processuale, non giustifica di per sé la condanna del convenuto alle spese del primo grado.
- Quando una questione di spese è dipendente da un motivo di ricorso accolto, l'altro motivo relativo alle spese può restare assorbito.
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