Sentenza del 23/09/2016 n. 18652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittima la cartella emessa per IVA, IRPEG e IRAP a seguito di controllo automatizzato. Con sei motivi contestava, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'appello, l'omesso invio dell'avviso bonario, la motivazione della cartella, l'omessa pronuncia su alcune domande e, soprattutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, già parte del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo. Poiché la contribuente aveva contestato anche vizi propri della cartella riconducibili all'attività del concessionario, quest'ultimo era dotato di legittimazione passiva e doveva partecipare anche al giudizio di appello. L'appello era stato notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate e la CTR non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario.
La norma si applica anche al litisconsorzio necessario processuale: quando più parti hanno partecipato al primo grado, la loro presenza deve essere mantenuta nel giudizio di impugnazione per evitare giudicati contrastanti. La mancata integrazione non rende automaticamente inammissibile l'appello, ma determina la nullità del procedimento e della sentenza d'appello.
art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il concessionario per la riscossione è fornito di legittimazione passiva.
Il concessionario deve partecipare al giudizio quando vengono dedotti vizi propri della cartella o comunque irregolarità riferibili alla sua attività.
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
La contribuente sosteneva di avere diritto all'avviso bonario previsto dal terzo comma delle disposizioni.
Le questioni relative all'obbligo di comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e alla necessità dell'avviso bonario non sono state esaminate dalla Cassazione, perché assorbite dall'accoglimento del motivo processuale.
art. 360 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto violazioni di legge, vizi di motivazione e nullità processuali.
La Corte ha deciso il ricorso dando priorità al motivo relativo alla nullità del procedimento d'appello per mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è impugnata sia nei confronti dell'ente impositore sia del concessionario della riscossione, e vengono contestati anche vizi riferibili al concessionario, quest'ultimo deve partecipare al giudizio.
- Se il concessionario era parte del primo grado ma non riceve la notifica dell'appello, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; in mancanza, il giudizio d'appello e la relativa sentenza sono nulli.
- La mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in Cassazione e prevale, per ragioni logiche e processuali, sull'esame delle altre doglianze.
- L'accoglimento di un motivo processuale decisivo può comportare il rinvio della causa senza che la Corte esamini nel merito questioni come avviso bonario, notifica dell'appello o legittimità sostanziale della cartella.
- La partecipazione necessaria del concessionario dipende dal contenuto delle contestazioni: se si denunciano soltanto vizi imputabili all'ente impositore, la sua presenza potrebbe non essere necessaria; se si contestano vizi propri della cartella o dell'attività di riscossione, deve essere coinvolto.
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