Sentenza n. 6058/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-4.04.2023, notificato al ricorrente in data 12.04.23, a mezzo del quale il Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva (previmil), ii reparto - 7^ divisione - 1^ sezione, ha comunicato il diniego dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per la infermità “processo linfoproliferativo/linfoma indolente di derivazione dai linfociti b periferici cd5 + in follow up clinico strumentale” in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 22.11.2022 che ha confermato il riesame avente n. -OMISSIS- reso sempre dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio nella diversa adunanza del -OMISSIS-del 28.03.2023, nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma modello BL/B n. RM -OMISSIS-datato 10.03.2022 , notificato al ricorrente soltanto come estratto) che ha determinato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tab. B di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, unitamente ai pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al verbale della Commissione Medico Ospedaliera
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, impiegato dal 1999 al 2019 in missioni internazionali in Albania, Kosovo e Iraq quale specialista o operatore CBRN, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per un processo linfoproliferativo/linfoma indolente di derivazione dai linfociti B periferici. Il Comitato di Verifica aveva escluso il nesso causale rilevando l'assenza di un'esposizione significativa a radiazioni ionizzanti, l'impiego dei dispositivi di protezione individuale e una dose dosimetrica contenuta durante la missione in Iraq. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo composito, eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, errore e carenza dei presupposti, erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore sul metodo di accertamento e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 12 d.P.R. 461/2001, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse considerato soltanto i fattori di rischio generici della patologia e la sua incidenza statistica nella popolazione, senza esaminare concretamente la storia anamnestica individuale, la giovane età, l'assenza di familiarità e, soprattutto, l'esposizione ambientale connessa al servizio in teatri contaminati dall'uso di uranio impoverito. Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e l'accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio, con ascrivibilità alla categoria VII della Tabella A e concessione dell'equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente espunto i documenti depositati tardivamente dal ricorrente. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo carenti sia il parere del Comitato di Verifica sia il decreto ministeriale che lo recepiva. L'Amministrazione, pur conoscendo l'ampio impiego del militare in teatri bellici balcanici e iracheni e nella funzione esposta di operatore CBRN, non aveva approfondito i fattori di rischio connessi alla contaminazione ambientale da uranio impoverito. L'uso dei dispositivi di protezione durante le attività CBRN non escludeva l'esposizione negli altri momenti della permanenza nei teatri operativi, anche attraverso l'ambiente, l'acqua e gli alimenti. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025: in presenza della prova dell'impiego in teatri con presenza documentata di uranio impoverito o metalli pesanti e dell'insorgenza di una patologia tumorale o ematologica la cui correlazione con tali fattori non sia esclusa dalla letteratura scientifica, non è richiesta al militare una prova scientifica diretta e inoppugnabile; il nesso causale è presunto secondo il criterio del più probabile che non e spetta all'Amministrazione dimostrare una causa alternativa, individuale, genetica, comportamentale o ambientale, estranea al servizio e dotata di autonoma ed esclusiva efficacia causale. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto: gli atti non contenevano un'analisi della storia clinica e anamnestica del ricorrente, né un confronto critico con la letteratura specialistica, né l'individuazione di fattori eziologici alternativi specifici. Il TAR ha quindi annullato il parere del CVCS e il decreto ministeriale, ordinando al Ministero della Difesa di riesaminare la domanda, previo nuovo parere del Comitato, colmando le carenze istruttorie e motivazionali. Non è stata accolta direttamente la domanda sostanziale di riconoscimento della dipendenza e di concessione dell'equo indennizzo, dovendo l'Amministrazione nuovamente pronunciarsi. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei Ministeri, liquidate in euro 3.305, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 461/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri e agli accertamenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione degli atti impugnati concorre all'illegittimità, poiché il Comitato e il Ministero non hanno spiegato adeguatamente la mancata rilevanza dell'esposizione ambientale e l'assenza di cause alternative specifiche.
art. 97 Cost.
Richiamato tra i parametri dedotti dal ricorrente; la decisione valorizza, in concreto, l'esigenza di un'istruttoria adeguata e coerente con i principi di buon andamento e imparzialità.
art. 99 c.p.a.
L'articolo è richiamato per fondare l'efficacia nomofilattica e vincolante del principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria.
d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834
La Tabella A e la Tabella B sono richiamate con riguardo all'ascrivibilità della patologia e alla richiesta di equo indennizzo; il TAR non procede direttamente alla classificazione definitiva della menomazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali o ematologiche contratte da militari impiegati in teatri operativi caratterizzati dalla presenza documentata di uranio impoverito o metalli pesanti, non è richiesta al militare la prova scientifica diretta e inoppugnabile del nesso eziologico, in presenza dell'incertezza scientifica sui meccanismi patogenetici.
- Quando il militare dimostra l'impiego in un teatro operativo con presenza documentata di uranio impoverito o altri metalli pesanti e la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica la cui possibile associazione causale o concausale con i fattori di rischio ambientali e lavorativi non sia esclusa dalla letteratura scientifica, il nesso causale deve essere valutato secondo il criterio del più probabile che non e si presume ai fini del procedimento amministrativo.
- Una volta integrati tali presupposti, spetta all'Amministrazione dimostrare positivamente e specificamente l'esistenza di una causa alternativa, individuale, genetica, comportamentale o ambientale, estranea al servizio e dotata di autonoma ed esclusiva efficacia causale; non è sufficiente richiamare la generica incidenza statistica della patologia nella popolazione o l'assenza di una dose significativa registrata da strumenti dosimetrici.
- L'istruttoria sul riconoscimento della causa di servizio deve considerare concretamente l'intera esposizione del militare nel teatro operativo, compresa la possibile contaminazione ambientale nei periodi non coperti dall'uso di dispositivi di protezione, e deve confrontarsi con la storia clinica e anamnestica individuale e con la letteratura scientifica specialistica.
- Il giudice amministrativo che annulla il diniego di riconoscimento della causa di servizio per carenze istruttorie e motivazionali deve rimettere all'Amministrazione il riesame della domanda, senza sostituirsi ad essa nell'accertamento definitivo della dipendenza della patologia e nella concessione dell'equo indennizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →