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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Comune di Chieti n. 1186 del 31.12.2025; della Delibera della Giunta Comunale Chieti n. 831 del 23.01.2026.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comune di Chieti n. 1186 del 31 dicembre 2025 e deliberazione della Giunta comunale n. 831 del 23 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una determinazione del Comune di Chieti e una deliberazione della Giunta comunale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, rinviando le questioni di diritto alla sede di merito. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio patrimoniale derivante dagli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto non dimostrato il requisito del periculum in mora, poiché dai provvedimenti impugnati non emergevano profili attuali e diretti di pregiudizio grave e irreparabile. La perdita prospettata dal ricorrente è stata qualificata come meramente patrimoniale e, pertanto, pienamente reintegrabile. Le questioni di diritto sono state espressamente riservate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito è stato negato perché il danno prospettato era patrimoniale e reintegrabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e direttamente riconducibile all'atto impugnato.
  • La perdita meramente patrimoniale, quando sia pienamente reintegrabile, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare.
  • La valutazione cautelare del periculum può condurre al rigetto dell'istanza senza anticipare la decisione sulle questioni di legittimità riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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