Cassazione Penale, Ordinanza n. 25936/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma, in appello, della condanna di un imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, commesso a Palermo nel 2021, in relazione al trasporto di una mazza da baseball. Nel ricorso per cassazione sono state dedotte tre censure: contestazione dell'elemento oggettivo, e cioè dell'idoneità dell'oggetto sequestrato a offendere; deduzione dell'esistenza di un giustificato motivo per il porto/trasporto; deduzione della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze chiedessero in realtà una rivalutazione del merito delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico valorizzando le caratteristiche della mazza da baseball, le modalità di trasporto, l'occultamento nel bagagliaio e sotto altri indumenti, e l'implausibilità della finalità ludica sostenuta dall'imputato anche perché non erano presenti altri attrezzi da gioco.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110/1975
norma incriminatrice applicata al porto/trasporto dell'oggetto ritenuto atto ad offendere; la Corte richiama la correttezza della valutazione di merito sull'idoneità offensiva della mazza da baseball e sull'assenza di un giustificato motivo.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando le censure investono apprezzamenti di fatto già sorretti da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Ai fini della configurabilità del reato di porto di oggetti atti ad offendere, il giudice di merito può valorizzare le caratteristiche intrinseche dell'oggetto, le modalità concrete di trasporto e ogni elemento sintomatico dell'assenza di un uso lecito o ludico del bene.
- La deduzione del giustificato motivo deve confrontarsi con gli indici fattuali valorizzati nella sentenza di merito; una giustificazione meramente assertiva o smentita dalle modalità di occultamento dell'oggetto è insuscettibile di superare la motivazione di condanna.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la natura e le dimensioni dell'oggetto, unitamente alle modalità della condotta, denotino una non lieve offensività, potendo il giudice fare riferimento anche a precedenti conformi in casi analoghi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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