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Sentenza

Sentenza n. 2473/2026 - Milano, Sezione 1

per L’OTTEMPERANZA alla sentenza n. 725/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (nrg 839/2024) avente il seguente dispositivo: dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno e, per l’effetto: - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.500 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale; - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Giustizia amministrativa202505100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 725/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.500,00 e a rifondere le spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza in data 13 novembre 2024, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza specifiche contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non era stata eseguita, mentre era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non adempiuta dall'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga un obbligo chiaro e attuale di attribuire una prestazione al privato.
  • Per le obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può disporre gli atti necessari all'esecuzione del giudicato anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, quando l'Amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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