Cassazione Penale, Sentenza n. 27722/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palazzolo impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile per l'omessa comunicazione all'INPS, nell'istanza per il reddito di cittadinanza, della propria sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere (25/5/2020). In cassazione deduce (1) un vizio di motivazione richiamando una sentenza del GIP di Lodi e sostenendo che la custodia cautelare cui fu sottoposto il figlio fosse anteriore alla domanda del padre; (2) la violazione dell'art. 640-bis c.p., contestando l'integrazione della fattispecie di truffa e sostenendo che la condotta dovesse ricondursi all'art. 316-ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché scollegato dalla motivazione che ha sorretto la condanna: l'imputazione riguardava l'omessa comunicazione della custodia cautelare in carcere cui il ricorrente fu sottoposto il 25/5/2020, mentre le doglianze del ricorrente vertevano su circostanze relative al figlio e su considerazioni generiche sulla fattispecie di truffa non specificamente confrontate con la motivazione della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e, in parte, tardivo (non sollevato in sede di appello). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 4/2019, commi 1 e 2
Norma richiamata nella imputazione per l'obbligo di comunicazione relativo al reddito di cittadinanza; la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'omessa comunicazione all'INPS della misura cautelare personale del beneficiario
art. 640-bis c.p.
Articolo richiamato come fattispecie di truffa aggravata; la Corte ha ritenuto sussistente il delitto in relazione all'omessa comunicazione che ha determinato un indebito vantaggio
art. 316-ter c.p.
Norma evocata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente sviluppata e, in parte, tardiva, quindi non ha proceduto a rivalutarne l'applicabilità
art. 606, comma 3 c.p.p. e art. 609, comma 2 c.p.p.
Principio processuale secondo cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; impiegato dalla Corte per giustificare l'inammissibilità delle doglianze non sollevate in grado di gravame
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibilità di ammenda), applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata quale parametro per la determinazione equa della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere strettamente connesso con i punti effettivamente decisi dalla Corte territoriale: censure estranee alla motivazione che ha sorretto la condanna sono inammissibili
- Non è sufficiente richiamare principi normativi in termini generici: il ricorso deve spiegare specificamente perché e come le norme invocate siano applicabili alla fattispecie concreta
- Questioni non sollevate in grado d'appello (o chiaramente dedotte nel gravame) risultano, salvo eccezioni, inammissibili in Cassazione
- La qualificazione giuridica della condotta deve essere tempestivamente contestata nei gradi precedenti; doglianze tardive sulla qualificazione non saranno di regola prese in considerazione
- Quando la contestazione riguarda l'omessa comunicazione di uno stato personale del beneficiario (es. misura cautelare), è centrale verificare quale soggetto e quale evento siano effettivamente imputati: elementi riferiti a terzi (es. familiari) possono essere irrilevanti se non costituiscono oggetto dell'imputazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →