Sentenza n. 475/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2637 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 322/2025 pubbl. il 17/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1114 / 2024, notificata 17/04/2025, passata in giudicato 17/05/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 2826 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi, sulla sentenza n. 331/2025 pubbl. il 30/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 998/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 3000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 2828 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 333/2025 pubbl. il 30/04/2025 , emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG 1014/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 2836 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 336/2025 pubbl. il 30/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1113/2024, notificata 05/05/2025, passata in giudicato 04/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 3109 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 388/2025 pubbl. il 27/06/2025 (RG n. 1282/2024) dal Tribunale di Asti - Sezione Lavoro, notificata 03/07/2025 e passata in giudicato in data 02/08/2025, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 3111 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2025 pubbl. il 04/07/2025 , emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1238/2024, notificata 07/07/2025, passata in giudicato 06/08/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento o ritardo nell’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro passate in giudicato, aventi ad oggetto l’accredito del contributo per la formazione professionale sulla Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Sei docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su altrettante sentenze dei Tribunali di Cuneo e Asti, rese in funzione di giudice del lavoro. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del Docente somme nominali variabili tra euro 1.500,00 ed euro 3.000,00, oltre agli interessi legali, quali contributi alla formazione professionale. I ricorsi di ottemperanza chiedevano l’integrale esecuzione dei titoli giudiziali, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione degli interessi successivi al passaggio in giudicato e/o di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha riunito i ricorsi, caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione. Prima della camera di consiglio, la parte ricorrente ha comunicato che l’amministrazione aveva adempiuto a quanto disposto dalle sentenze oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha dato esecuzione ai giudicati durante la pendenza dei ricorsi. La cessazione è stata dichiarata con riferimento a tutti i ricorsi riuniti. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, l’amministrazione ha eseguito i giudicati prima della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La norma è richiamata nelle domande originarie di ottemperanza quale base per la richiesta di una penalità di mora in caso di persistente inadempimento; la sentenza non procede alla sua applicazione, essendo intervenuto l’adempimento.
art. 1284, comma 4, c.c.
La norma è richiamata nei titoli giudiziali e nelle domande di ottemperanza in relazione agli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato; la sentenza non ne determina ulteriormente l’applicazione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato posto a fondamento del ricorso, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, poiché la condotta dell’amministrazione ha reso necessario il giudizio.
- È ammissibile la riunione di ricorsi di ottemperanza con identità di motivazione e dispositivo per finalità organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l’autonomia delle singole decisioni né la liquidazione separata delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →