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Sentenza

Sentenza n. 1274/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 656/2024, pubblicata il 09/10/2024, R.G. n. 310/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la Carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, compiendo gli adempimenti necessari e pagando le somme dovute. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione deve provvedere spontaneamente prima dell'esecuzione forzata; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di una sentenza non eseguita, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per la sua integrale esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere autorizzato a delegare le attività a un funzionario dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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