Sentenza del 10/04/2024 n. 247 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Imposta unica sulle scommesse da gioco - Determinazione dell'imposta per scommesse non affluite al totalizzatore nazionale - Determinazione dell'imposta utilizzando elementi documentali forniti dal contribuente - Sussiste - Accertamento induttivo in mancanza di elementi documentali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso d'accertamento per omesso pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2018 relativo a raccolta non collegata al Totalizzatore nazionale. L'ADM aveva determinato la base imponibile in via induttiva utilizzando la media provinciale delle giocate risultante dal totalizzatore nazionale per la mancata esibizione di documentazione probatoria da parte della contribuente; la ricorrente contestava l'applicabilità del regime di tassazione "sul margine" (art. 1, comma 945, L. 208/2015) anche ai soggetti non regolarizzati e sosteneva che versamenti effettuati avrebbero liberato la sua responsabilità solidale.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'ADM e confermando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ai sensi della normativa sull'imposta unica per raccolte non collegate al Totalizzatore nazionale, con calcolo della base imponibile sulla media provinciale risultante dal totalizzatore (art. 24, comma 10, D. Lgs. 98/2011), rilevando che la contribuente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare volumi inferiori. Ha inoltre escluso che i versamenti genericamente prodotti dalla contribuente o dal bookmaker estero possano essere automaticamente imputati alla specifica ricevitoria/CTD in assenza di codici o documentazione specifica. Condanna A. srls a rimborsare le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.500,00 più accessori.
Norme richiamate
D. Lgs. 98/2011
In assenza di collegamento al Totalizzatore nazionale e di documentazione fornita dal contribuente, l'amministrazione può procedere ad accertamento induttivo determinando la base imponibile sulla media provinciale delle giocate risultante dal totalizzatore; il contribuente può alternativamente esibire documenti che dimostrino un volume di raccolta inferiore.
L. 208/2015
La disposizione disciplina il regime di tassazione "sul margine" per operatori regolari; la Corte ha ritenuto che tale regime non possa essere applicato indiscriminatamente ai soggetti privi dei titoli abilitativi e del collegamento al totalizzatore nazionale, i quali restano soggetti all'accertamento induttivo previsto per i non collegati.
Costituzione
I principi di uguaglianza e capacità contributiva invocati dalla ricorrente non impediscono la distinta regolazione normativa per operatori regolari e non regolari: la differenziazione rientra nella discrezionalità legislativa legata a esigenze di controllo, ordine pubblico e tutela dei minori; l'imposta unica è un'imposta indiretta gravante sul consumatore finale.
Massime di principio
- Il collegamento al Totalizzatore nazionale è cruciale: senza di esso lo Stato non può controllare puntualmente volume di raccolta e vincite, legittimando l'accertamento induttivo.
- In assenza di documentazione probatoria prodotta dal contribuente, l'amministrazione può calcolare la base imponibile usando la media provinciale delle giocate risultante dal totalizzatore (art. 24, comma 10, D. Lgs. 98/2011).
- Il regime di tassazione "sul margine" previsto dall'art. 1, comma 945, L. 208/2015 non si applica automaticamente agli operatori privi di concessione/autorizzazione e non collegati al totalizzatore; la normativa distingue tra operatori regolari e non regolari.
- Versamenti generici effettuati dal bookmaker estero o dal CTD non sono automaticamente imputabili a una specifica ricevitoria/CTD senza codici o documentazione idonea: è onere del contribuente dimostrare l'attribuzione.
- La responsabilità solidale tra bookmaker e gestore nazionale è prevista, ma l'amministrazione non è tenuta a riconoscere pagamenti non concretamente documentati o non specificamente imputabili.
- Per far valere rilievi non trattati o ritenuti assorbiti in primo grado occorre proporre gli opportuni mezzi processuali (es. appello incidentale); non è ammesso introdurre nuovi motivi in sede di controdeduzioni tardive.
- In pratica, chi gestisce attività di scommesse senza i requisiti deve preparare e conservare documentazione dettagliata delle giocate/versamenti se intende sottrarsi a un accertamento induttivo basato su medie territoriali.
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