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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito, della rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto all'INPS il ricalcolo dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, domandando l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio. L'INPS ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha affermato che l'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 riguarda la sola base pensionabile definita dall'art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita. L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio, sicché i sei scatti spettano anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché ricorrano gli altri presupposti. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione della pretesa di riliquidazione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto. È stato quindi accertato il diritto dei ricorrenti e imposto all'INPS di rideterminare l'indennità entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo quanto dovuto con gli accessori di legge. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987

    sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio a domanda quando ricorrono gli altri presupposti previsti.

  • art. 21 l. n. 232 del 1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio economico fatto valere dai ricorrenti.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010

    Estende alle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri, il richiamo al beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987.

  • art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    Riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, punto n. 872, d.lgs. n. 66 del 2010

    L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973

    Il termine prescrizionale per la riliquidazione della buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 può concorrere alla determinazione dell'indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, se risultano integrati gli ulteriori requisiti normativi.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione della disciplina successiva che aveva sostituito la precedente disposizione limitativa non determina la reviviscenza della limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione delle anzianità rilevanti non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto di servizio, anche considerando l'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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