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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6577/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di reati tributari, sostenendo in primo luogo che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (divieto di confisca per beni appartenenti a persona estranea al reato) fosse applicabile alle somme acquisite nella massa attiva del fallimento in quanto la curatela, per effetto dell'apertura della procedura, avrebbe titolarità o appartenenza delle somme; in secondo luogo si deduceva che le somme confluite nel conto della curatela derivano principalmente da una transazione successiva al fallimento e all'attività di recupero esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 L. fall., quindi costituiscono risarcimento di danno e non il "profitto" (risparmio di imposta) dei reati tributari, sicché non sarebbero soggette a sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 40797/2023, ha stabilito che l'apertura della procedura fallimentare non ostacola in generale l'adozione o la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari e che gli attivi attratti alla massa fallimentare non devono automaticamente considerarsi "beni appartenenti a persona estranea al reato" ai sensi dell'art. 12-bis. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: le somme per circa €1.000.000, confluite sul conto intestato alla curatela in esecuzione di una transazione derivante dall'azione ex art. 146 L. fall., non rappresentano il profitto dei reati tributari (ossia il risparmio di imposta) ma il ristoro di un danno per fatto altrui; per tale importo il sequestro è stato annullato senza rinvio e la somma restituita alla curatela. L'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro vengono quindi annullati limitatamente a quella somma; il resto della misura resta confermato nella parte non oggetto di annullamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 12-bis)

    Le Sezioni Unite e la Corte affermano che il limite di cui all'art. 12-bis (esenzione per beni appartenenti a persona estranea al reato) non si applica automaticamente agli attivi acquisiti alla massa fallimentare della società destinataria del provvedimento, poiché il fallito conserva la titolarità dei beni fino alla liquidazione/riparto; pertanto i beni non possono essere considerati appartenenti a terzi solo per il fatto di essere nella massa fallimentare

  • codice di procedura penale (art. 321, comma 2)

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto; la Corte ha confermato la possibilità di sequestro anche se successivo all'apertura della procedura fallimentare, fermo restando che va valutata la concreta qualificazione delle somme come profitto del reato

  • legge fallimentare (art. 146, comma 2)

    L'azione di responsabilità esperibile dal curatore è strumento esclusivo del curatore per recuperare danni alla società/creditori; le somme recuperate con tale azione (e confluite nella massa) hanno natura risarcitoria e non possono essere qualificati come "profitto" nei reati tributari quando derivano direttamente da quell'azione

  • codice di procedura penale (art. 324)

    Riguarda la legittimazione ad impugnare: il curatore ha la legittimazione ad impugnare provvedimenti cautelari che gravano sulla massa; la Corte conferma che tale legittimazione non implica automaticamente che i beni siano estranei al reato, ma riconosce al curatore la possibilità di dedurre condizioni ostative alla confiscabilità

  • codice civile (artt. 2393, 2407, 2394)

    Regolano la responsabilità degli amministratori e sindaci (contrattuale ed extracontrattuale); la giurisprudenza richiamata considera l'azione esercitata dal curatore ai sensi di tali articoli come atto volto al ristoro del danno sociale/creditori e ne chiarisce la natura (es. nesso causale necessario per responsabilità ex art. 2407)

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40797 del 22/06/2023

    Principio centrale: la dichiarazione di fallimento non impedisce l'adozione o la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari; il fallito mantiene la titolarità dei beni fino alla vendita/riparto e il curatore è mero gestore-detentore; tuttavia il curatore può comunque impugnare per dedurre condizioni ostative alla confiscabilità

  • Sez. U. (sentenza n. 42415 del 27/05/2021) e Sez. 3 (n. 42616 del 20/09/2022)

    Richiamate per il principio secondo cui il profitto nei reati tributari è il risparmio di spesa derivante dall'omesso versamento e che somme affluite successivamente possono essere confiscate se ricollegabili all'attività societaria (fenomeno della fungibilità/ confusione patrimoniale)

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 11) - richiamato nella motivazione

    Citato a titolo di confronto rispetto a fattispecie diverse (partecipazioni/immobili costituenti materiale profitto) per sottolineare che la presente vicenda è diversa quando il bene è il materiale profitto del reato

Massime di principio

  • L'apertura della procedura fallimentare non esclude automaticamente la possibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari: il fallito conserva la titolarità dei beni fino alla liquidazione/riparto
  • Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare provvedimenti cautelari che gravano sulla massa e può dedurre condizioni ostative alla confiscabilità (es. inesistenza del fumus commissi delicti o diversa natura delle somme)
  • Per qualificare somme come "profitto" nei reati tributari occorre che esse rappresentino il risparmio di spesa derivante dall'omesso versamento; somme acquisite successivamente e riconducibili a transazioni o ad azioni risarcitorie esercitate dal curatore non rientrano in tale nozione
  • Distinguere sempre la fonte delle somme: se provengono dall'attività societaria (o sono funzionalmente legate ad essa) la confisca può essere giustificata per fungibilità; se derivano da azioni di responsabilità esercitate dal curatore (art.146 L. fall.) come risarcimento, sono tipicamente escluse dalla nozione di profitto
  • In casi analoghi, il curatore deve documentare chiaramente: a) la data di apertura del fallimento e dei movimenti bancari; b) la natura e la causa delle somme (transazioni, azioni ex art.146); c) che gli indagati non hanno disponibilità delle somme, per ottenere la restituzione parziale o totale

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