Cassazione Civile, Ordinanza n. 07297/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un contratto di affitto di fondi rustici, stipulato da alcuni comproprietari dei terreni con un affittuario per una durata di quindici anni e trascritto poco prima del pignoramento promosso da una banca nei confronti dei medesimi concedenti e di altri soggetti obbligati in via fideiussoria e reale. La banca ha agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., deducendo che il nuovo contratto, concluso dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice principale e in sostituzione di un precedente affitto, fosse stato stipulato per rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito. In via subordinata aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 2923 c.c. Il giudice di primo grado aveva rigettato la revocatoria e dichiarato il difetto di legittimazione della banca sulla domanda ex art. 2923 c.c.; la corte d'appello ha invece riformato sul punto della revocatoria, ritenendo sussistenti eventus damni e scientia damni. Con il ricorso per cassazione l'affittuario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2923 c.c., sostenendo che solo l'acquirente dell'immobile sarebbe legittimato a far valere l'inefficacia della locazione ultranovennale; 2) omessa valutazione del giudicato sulla statuizione di difetto di legittimazione della banca ex art. 2923 c.c.; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza del consilium fraudis e per omessa valutazione di elementi istruttori contrari; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dell'eventus damni, sostenendo che il contratto non avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale e che il canone e la durata fossero congrui e funzionali all'accesso ai finanziamenti agricoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la statuizione sull'art. 2923 c.c. era comunque favorevole al ricorrente, difettando quindi l'interesse a impugnarla. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. può riguardare solo un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni, mentre il ricorrente non aveva indicato un fatto storico omesso. Ha dichiarato inammissibili terzo e quarto motivo perché diretti, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in cassazione; ha inoltre ribadito che la locazione ultranovennale può costituire atto revocabile se rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che, per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, rilevano la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) del debitore e del terzo, provabile per presunzioni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria può colpire qualsiasi atto di disposizione del patrimonio del debitore che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche se non trasferisce il bene; per gli atti onerosi successivi al sorgere del credito occorre la consapevolezza del pregiudizio in capo a debitore e terzo, provabile per presunzioni.
art. 2923 c.c.
La Corte ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2923 c.c.; il ricorrente non aveva interesse a impugnare tale statuizione perché a lui favorevole.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o mere valutazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché il processo era esente dal pagamento del contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato come base della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, anche un contratto di locazione o affitto di lunga durata, pur non essendo traslativo del bene, può integrare un atto pregiudizievole se riduce o rende più incerta la fruttuosità dell'esecuzione forzata.
- Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. consiste nella consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; negli atti onerosi tale consapevolezza deve sussistere anche nel terzo e può essere provata per presunzioni.
- Ai fini dell'eventus damni non occorre la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente una modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale che renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione del materiale probatorio o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti; è necessario indicare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
- Difetta di interesse a impugnare la parte che censuri una statuizione a sé favorevole, anche se la medesima questione sia stata affrontata dal giudice di primo grado.
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