Cassazione Civile, Ordinanza n. 24550/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La società attrice aveva convenuto in giudizio due soggetti assumendo che avessero svolto attività di mediazione in relazione a un preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto una porzione di immobile sito in Noventa Vicentina. Sosteneva di avere scoperto solo dopo la conclusione del preliminare che la promittente venditrice non era l’unica proprietaria del bene e che tale circostanza, non comunicata dai mediatori, aveva determinato un contenzioso con la venditrice e il successivo esito sfavorevole del giudizio sulla risoluzione del preliminare. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi del mediatore professionale. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata la qualità di mediatori dei convenuti e, in ogni caso, non dimostrati i danni. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità, rilevando che i motivi non avevano aggredito in modo puntuale entrambe le rationes decidendi di primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 1754 c.c., sostenendo che la mediazione tipica non richiede un contratto ma un contatto sociale qualificato e che i convenuti avevano comunque svolto attività di mediazione professionale; con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 1406 c.c., assumendo che il mediatore aveva trattato inizialmente con un diverso interessato poi subentrato nell’affare. Con il primo motivo contestava la diversa ratio relativa alla mancata prova del danno, richiamando l’art. 121 c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione d’appello si fondava infatti sulla declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, e la ricorrente avrebbe dovuto investire anzitutto tale statuizione processuale ai sensi dell’art. 342 c.p.c., cosa che non aveva fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d’appello era sorretta da una pronuncia di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sufficiente da sola a reggere la decisione, e che i motivi di ricorso si limitavano a contestare il merito della pretesa responsabilità dei convenuti quali mediatori, senza censurare la preliminare ratio processuale. Ne è derivato il consolidamento della statuizione di primo grado sul rigetto della domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente ed è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1754 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mediazione tipica può configurarsi come contatto sociale qualificato e non richiede necessariamente un contratto formale
art. 1406 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il subentro di un diverso interessato nell'affare originario
art. 121 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma senza incidere sulla ratio processuale della decisione
art. 342 c.p.c.
la Corte afferma che la censura avrebbe dovuto investire la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, trattandosi della ragione processuale che ha impedito l'esame del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio processuale autonoma, come l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve colpire anzitutto quella ratio; la sola critica al merito è inidonea a ottenere la cassazione.
- Se una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, ciascuna deve essere specificamente censurata: l'inammissibilità o l'infondatezza di una sola censura può rendere irrilevante l'esame delle altre, perché la statuizione non aggredita resta da sola idonea a reggere il dispositivo.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente dedurre la violazione di norme sostanziali se il giudice di merito ha definito la controversia in rito: è necessario contestare la corretta applicazione della norma processuale che ha impedito l'esame del merito.
- L'onere di specificità dei motivi di appello ha natura decisiva: se il gravame non confronta puntualmente le rationes della sentenza di primo grado, la declaratoria di inammissibilità preclude la revisione del merito anche in cassazione.
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