Cassazione Penale, Sentenza n. 25124/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna in appello per tre reati di estorsione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare: 1) illegittima la mancata rinnovazione della testimonianza di una persona offesa temporaneamente impedita (residente all'estero per parto) e la mancata rinnovazione degli interrogatori degli imputati, decisivi per la ricostruzione del rapporto di lavoro; 2) criticata l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte (presunte domande suggestive del Presidente) e la considerazione come conferme delle testimonianze degli ispettori del lavoro; 3) contestata l'attendibilità delle testimonianze della parte civile, la carenza nella valutazione del profitto ingiusto (assenza di confronto dettagliato tra ore lavorate e emolumenti) e l'insussistenza della compressione della capacità di autodeterminazione delle presunte vittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha spiegato che, nel caso di ribaltamento di una sentenza di assoluzione, il giudice d'appello deve fornire una "motivazione rafforzata" e, quando la riforma si fonda su rivalutazione di prove dichiarative decisive o su contrasto fra fonti testimoniali, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per le prove dichiarative ritenute decisive (compresa, nel caso concreto, la rinnovazione dell'esame degli imputati e nuova audizione delle persone offese). La mancata rinnovazione della testimonianza di Rita Sabatino è stata ritenuta legittima dalla Corte, ma la mancata rinnovazione dell'esame degli imputati no; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale: il processo si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma che autorizza tale modalità nelle circostanze indicate.
art. 603 cod. proc. pen.
"il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"
La Corte interpreta il comma novellato come obbligo di rinnovazione mirata delle sole prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" e oggetto di specifica richiesta di rivalutazione dal pubblico ministero, non come obbligo di rinnovazione integrale dell'intera istruttoria.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere del pubblico ministero di proporre motivi specifici nella richiesta di rinnovazione della prova dichiarativa, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite: Dasgupta, Troise, etc.)
Viene richiamato il principio secondo cui la riforma in appello di una assoluzione impone motivazione rafforzata e, per le testimonianze decisive la cui attendibilità intrinseca è contestata, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la rinnovazione è limitata alle prove dichiarative specificamente indicate e decisive.
Giurisprudenza della Corte EDU (casi Dan, Manolachi, Moínescu, Lorefice ecc.)
La Corte sottolinea il principio convenzionale che richiede decisioni fondate su un percorso valutativo affidabile: il ribaltamento di una assoluzione non può fondarsi su un compendio cartolare impoverito rispetto al materiale disponibile in primo grado quando si rivaluta l'attendibilità di testimonianze già udite senza nuova percezione diretta.
Massime di principio
- Se l'appello del pubblico ministero o la riforma in appello ribalta un'assoluzione basata su prove dichiarative, il giudice d'appello deve fornire una "motivazione rafforzata" che confuti specificamente le ragioni dell'assoluzione.
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603) non implica la replica integrale di tutte le prove, ma la nuova assunzione mirata delle prove dichiarative che siano state indicate come erroneamente valutate e siano decisive per la ricostruzione del fatto.
- La rinnovazione è richiesta quando è messa in discussione l'attendibilità intrinseca di testimonianze decisive; non è invece obbligatoria quando i contenuti delle deposizioni sono incontestati e si discute solo la diversa valutazione degli elementi di conferma.
- Quando esistono fonti testimoniali contrastanti che possono risultare entrambe decisive per la ricostruzione fattuale, il giudice d'appello deve riassumere entrambe le dichiarazioni e non può limitarsi a escutere solo una fonte.
- La rinnovazione può comprendere l'esame dell'imputato anche se questi è titolare del diritto al silenzio quando la rivalutazione riguarda elementi soggettivi decisivi (diritti convenzionali richiamati dalla Corte EDU).
- La mancata rinnovazione di una testimonianza per impedimento temporaneo (es. parto) può essere legittima solo se quella testimonianza non è ritenuta "decisiva"; altrimenti l'impedimento richiede il rinvio o la rinnovazione.
- In caso di annullamento con rinvio per violazione delle regole sulla rinnovazione, il giudizio di rinvio deve procedere alla nuova assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive, preferibilmente davanti al medesimo giudice-persona fisica che debba assumere la decisione.
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