Cassazione Civile, Ordinanza n. 18048/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per omessi versamenti IRES e IRAP relativi all’anno d’imposta 2005. La società destinataria della cartella contesta la pretesa deducendo di aver successivamente documentato la regolarità dei pagamenti e lamentando che l’Ufficio aveva proceduto a uno sgravio solo parziale, attribuendo alcuni versamenti all’anno 2004. I giudici tributari di merito accolgono il ricorso della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduce, contro la sentenza della CTR, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra-petizione, sostenendo che la CTP aveva annullato l’atto per vizio di motivazione pur in assenza di specifica censura sul punto da parte della contribuente. Parallelamente, nel corso del giudizio di legittimità la contribuente chiede la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; l’Ufficio nega l’accesso ritenendo che la cartella, quale atto di mera riscossione, non fosse definibile. La società impugna anche questo diniego, deducendo che la cartella ex art. 36-bis, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa è resa conoscibile, ha natura sostanzialmente impositiva e rientra nel perimetro della definizione agevolata.
La decisione
La Corte esamina in via preliminare il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e lo accoglie, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia. Richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’impugnazione di una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, quando sia il primo atto portato a conoscenza del debitore e consenta di contestare anche il merito della pretesa, dà luogo a una controversia definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Accertata la definibilità della lite e l’illegittimità del diniego, la Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese del giudizio sul diniego seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’Agenzia; il resto delle spese resta regolato secondo le regole richiamate dalla Corte. Non viene disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché l’esito non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato, quando è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, può essere impugnata anche nel merito e assume natura sostanzialmente impositiva.
art. 112 c.p.c.
Il motivo dell’Agenzia denuncia ultra-petizione; la Corte, nel testo riportato, non accoglie questo motivo perché la definizione agevolata assorbe l’esame del ricorso principale, ma il tema è richiamato come oggetto del gravame.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Le controversie aventi ad oggetto una cartella di pagamento ex art. 36-bis, se costituenti il primo atto di pretesa fiscale, rientrano nella definizione agevolata; in presenza di domanda valida e di illegittimità del diniego, il giudizio si estingue.
art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del 2018
Individua il contenuto dell’istanza rilevante ai fini della definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Attribuisce alla Corte una speciale competenza a decidere, in unico grado, sul diniego di definizione agevolata opposto dall’Ufficio nel giudizio di legittimità.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio relativo alla definizione agevolata seguono la soccombenza, con diversa disciplina rispetto al giudizio principale.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la regolazione delle spese nel processo tributario in caso di estinzione/definizione della lite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per veicolare il motivo di ricorso per cassazione dedotto dall’Agenzia.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel testo tramite l’idea generale di emendabilità della dichiarazione; non è oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, non è un mero atto di riscossione in senso stretto ma assume natura sostanzialmente impositiva, con conseguente definibilità della relativa controversia.
- Se una lite tributaria rientra nel perimetro della definizione agevolata e il diniego dell’Ufficio è illegittimo, la Corte deve prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio, senza che sia necessario l’integrale pagamento dell’intero debito rateizzato per configurare la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità avente a oggetto il diniego di definizione agevolata, la Corte ha un potere decisionale speciale e diretto sulla definibilità della lite, che prevale logicamente sull’esame del ricorso principale avverso la sentenza di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non essendo estensibile in via analogica a ipotesi di estinzione conseguente a definizione agevolata.
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