Sentenza n. 10380/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento del Ministero della Difesa (M-D AB05933 REG2022 0448795 del 04-08-2022 in risposta alla diffida presentata dallo studio) notificato a mezzo PEC in data 22.08.2022; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e conseguenziale (decreto prot. M D GUDC REG 2018 0042174 del 29/10/2018, inerente alla determinazione dei posti a concorso per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica riservati ai militari arruolati ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958; decreto .. 31/1D del 14/12/2018, inerente al concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Marescialli delle Forze;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero della Difesa di risposta a una diffida relativa alla progressione e valorizzazione della carriera del personale militare, unitamente agli atti presupposti concernenti la determinazione dei posti e il concorso straordinario per il reclutamento dei marescialli riservato agli ex 958
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano di essere stati penalizzati nella progressione di carriera e chiedevano l'accertamento del diritto a una valorizzazione professionale ed economica correlata alla prolungata permanenza nei gradi e nelle qualifiche, nonché l'obbligo del Ministero di avviare o sanare le procedure di avanzamento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il ricorso era stato proposto collettivamente. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva rilevato la necessità di verificare la propria competenza territoriale in relazione alla sede di servizio di ciascun ricorrente e aveva ordinato ai ricorrenti, entro un termine espressamente qualificato come perentorio, di dichiarare e documentare tale sede. L'incombente non è stato integralmente eseguito. All'udienza il difensore ha chiesto un rinvio, dichiarando di non essere riuscito a contattare alcuni ricorrenti impegnati all'estero, ma senza fornire prova o principio di prova di gravi impedimenti di fatto idonei a giustificare una rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile. La verifica della competenza territoriale costituiva un presupposto necessario, ma i dati relativi alla sede di servizio dei singoli ricorrenti non sono stati acquisiti, anche per il mancato adempimento dell'incombente istruttorio disposto con ordinanza. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto in presenza, cumulativamente, dell'assenza di conflitto di interessi e dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; quest'ultima richiede, tra l'altro, che sia verificabile la competenza territoriale rispetto a ciascun ricorrente. L'impossibilità di accertare la competenza del TAR per tutte le posizioni ha quindi determinato l'inammissibilità dell'intero ricorso. Il rinvio richiesto dalla difesa è stato negato perché il termine istruttorio era perentorio e non risultavano provati gravi impedimenti di fatto necessari per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. Le spese sono state eccezionalmente compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa risulta manifestamente inammissibile.
art. 73 c.p.a.
previo rilievo (ex art. 73, cod. proc. amm.) di una possibile causa di inammissibilità
Il rilievo d'ufficio della possibile inammissibilità è stato sottoposto al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.
La rimessione in termini ha carattere eccezionale e richiede la prova, o almeno un principio di prova, di gravi impedimenti di fatto; una mera dichiarazione di parte non è sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo amministrativo è ammissibile solo quando, oltre all'assenza di conflitti di interesse anche potenziali tra i ricorrenti, sussiste l'identità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, con domande aventi il medesimo oggetto, atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censure coincidenti.
- Quando un ricorso collettivo è proposto dinanzi a un TAR, i ricorrenti devono fornire gli elementi necessari a verificare la competenza territoriale del giudice con riferimento alla posizione di ciascuno di essi; l'impossibilità di effettuare tale verifica comporta l'inammissibilità del ricorso collettivo.
- Il mancato adempimento di un incombente istruttorio disposto entro un termine espressamente qualificato come perentorio non può essere superato mediante un semplice rinvio dell'udienza.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede la prova, o almeno un principio di prova, di gravi impedimenti di fatto; non è sufficiente una dichiarazione difensiva non documentata, soprattutto quando sia trascorso un significativo periodo dalla scadenza del termine.
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