Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8946/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva relative al fallimento della FIN.MA.VI. Cecchi Gori era chiamato in causa quale presidente del c.d.a.; Barone come componente/amministratore di varie società del gruppo. Barone ha contestato, con sei motivi, tra l'altro: la mancata considerazione di "vantaggi compensativi" delle operazioni infragruppo; la carenza di motivazione circa il suo ruolo e la sua responsabilità; il diniego delle attenuanti generiche; il rigetto della proposta di concordato; il rifiuto di applicare la continuazione con reati già giudicati in altra sentenza d'appello irrevocabile; e profili di illegittimità costituzionale connessi all'intangibilità del giudicato. Cecchi Gori ha poi rinunciato al ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vittorio Cecchi Gori per rinuncia e lo ha condannato alle spese e al versamento di Euro 500 alla Cassa delle ammende. Quanto al ricorso di Luigi Barone la Cassazione lo ha ritenuto parzialmente fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Barone limitatamente alla mancata applicazione della continuazione con i reati indicati nella sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/10/2018, e ha rinviato la questione ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo esame su quel punto. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi di Barone (vantaggi compensativi, ruolo, attenuanti generiche, rigetto del concordato) ritenendoli o generici o manifestamente infondati. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima l'autonoma valutazione della Corte territoriale sul rigetto del concordato, e ha richiamato la giurisprudenza circa l'assenza dell'obbligo motivazionale in certe ipotesi di rigetto del concordato in appello. Infine ha applicato la condanna alle spese per Cecchi Gori ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La norma rileva ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie; la Corte ha valutato l'applicazione di tale comma nel contesto delle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato nel contesto dei rapporti infragruppo e della nozione di vantaggi compensativi; la Corte richiede prova concreta di un vantaggio effettivo per la fallita se si invoca la natura non distrattiva dell'operazione

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità personale e all'apporto causale dell'imputato; la Corte ha ritenuto generiche le censure che non specificano il ruolo concreto

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevante per il concorso di persone nel reato; la censura priva però di specificità circa il ruolo non è stata accolta

  • artt. 62-bis e 132 cod. pen.

    Riguardanti le circostanze attenuanti e il regime di pena: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che non contestano specificamente la motivazione di merito già esistente in primo grado

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha affermato che la continuazione esterna può essere valutata in sede di appello anche con motivi nuovi e che non è preclusa se la sentenza cui si riferisce è divenuta definitiva dopo la sentenza di primo grado

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 602 comma 1-bis per affermare che il giudice di appello, in caso di rigetto della richiesta di concordato, può procedere senza obbligo di motivazione estesa nelle ipotesi previste dalla normativa

  • art. 602 cod. proc. pen.

    Usato insieme all'art. 599-bis per spiegare il potere/discrezionalità del giudice di appello nel rigetto del concordato e i conseguenti adempimenti processuali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la liquidazione delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con applicazione delle modifiche introdotte dalla L. 23/06/2017 n.103

  • art. 648 e ss. cod. proc. pen.

    Evocati nella discussione sulla possibilità di sollevare questioni relative al giudicato e alla revisione delle pene in relazione alla continuazione

  • artt. 3, 24 e 25 Cost.

    Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale in relazione all'applicazione dell'art.81 c.p. e dell'art.648 c.p.p.; la Corte non ha accolto la doglianza che giustificasse la sollevazione della questione

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e correlati in modo puntuale alla motivazione di merito: censure generiche vengono dichiarate inammissibili
  • Quando si invoca che operazioni infragruppo non siano distrattive per via di "vantaggi compensativi", l'imputato deve dimostrare concretamente quale vantaggio la fallita abbia ricavato e come questo compensi il pregiudizio subito
  • La continuazione (art. 81 c.p.) può essere dedotta anche con motivi nuovi di appello e non è preclusa se la sentenza cui si riferisce è divenuta definitiva dopo la sentenza di primo grado; il giudice d'appello deve valutare la questione e, se necessario, rimandare per rideterminazione della pena
  • L'intangibilità del giudicato non impedisce automaticamente la valutazione della continuazione: in certo casi il giudicato può essere rimesso in discussione per effetto della prevalenza del reato sub iudice
  • La proposta di concordato in appello può essere rigettata dal giudice senza obbligo di ampia motivazione nelle ipotesi previste dalla L. 103/2017 e dalla giurisprudenza consolidata; pertanto il mero rilievo di mancata motivazione è spesso inadeguato
  • La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso e l'imputato può essere condannato alle spese e a sanzioni accessorie processuali (es. versamento alla Cassa delle ammende)
  • I vizi di inammissibilità devono essere rilevati in ogni stato e grado del procedimento e non sono soggetti a sanatoria; i giudici di legittimità controllano d'ufficio tali cause

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.