Cassazione Civile, Sentenza n. 17217/2020 del 18/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa al pagamento di compensi professionali per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, stesura capitolati e adempimenti di sicurezza relative a un complesso industriale. Il nucleo della controversia riguarda quale accordo contrattuale determinasse il compenso (disciplinare del 31/7/2001 vs. accordo integrativo del 31/3/2004), e se il rapporto fosse cessato per recesso autonomo degli architetti con la lettera dell'8/7/2005 (rendendo inapplicabile l'accordo integrativo) oppure per successiva revoca dell'incarico da parte del committente. Sono inoltre in contestazione la quantificazione dei compensi accessori, riduzioni operate in sede di CTU su direzione lavori e contabilità, e contestazioni di responsabilità professionale e restituzione di somme richieste dal Consorzio in via riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale (architetti) nei primi due motivi, ritenendo che la Corte territoriale aveva errato nel confondere la sospensione della prestazione (eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c.) con il recesso ex art.2237 c.c. e non aveva valutato la buona fede e il comportamento complessivo delle parti. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a queste questioni e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per rivalutare se l'8/7/2005 costituisse recesso o mera sospensione e, di conseguenza, quale patto (disciplinare 2001 o accordo integrativo 2004) debba regolare il compenso. La Corte ha rigettato gli altri motivi dei ricorrenti e ha respinto il ricorso incidentale del Consorzio. Sono state altresì disposte valutazioni sulle spese e rilevata la sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Applicabile anche ai contratti d'opera professionale: consente al professionista di sospendere la prestazione per inadempimento del committente purché la sospensione sia esercitata in buona fede e non causi pregiudizio irreparabile al committente; la Corte ha richiamato precedenti che riconoscono tale rimedio.
art. 2237 c.c.
Regola il recesso nel contratto d'opera: la Corte ha ritenuto che la sospensione della prestazione annunciata nella lettera dell'8/7/2005 non possa essere assunta automaticamente come esercizio del diritto di recesso; occorre verificare la concreta volontà e il comportamento complessivo delle parti.
art. 1324 c.c.; artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
Canoni ermeneutici del negozio: la Corte ha censurato la Corte d'appello per non avere applicato correttamente le regole di interpretazione e per non avere valutato coerentemente il tenore letterale della corrispondenza e il comportamento complessivo delle parti.
legge n. 143/1949, art. 13
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà ... d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.
Norma tariffaria richiamata in relazione al calcolo dei compensi accessori conglobati; la Corte ha disposto che, in conseguenza del rinvio, la regolazione dei compensi debba essere nuovamente esaminata alla luce dell'accordo applicabile.
DPR 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato in relazione al possibile raddoppio del contributo unificato da versare da parte del ricorrente incidentale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento, se dovuto.
DPR 554/1999, artt. 158 e 159
Richiamati con riferimento alle regole tecniche sulla contabilità dei lavori (liretti misure e registri); la Corte ha ritenuto che le censure su questi punti fossero di merito e non ammissibili in sede di legittimità senza nuova valutazione di fatto.
art. 2234 c.c.
Richiamato nei precedenti citati dalla Corte: obbligo del committente di anticipare spese occorrenti per l'opera; la mancata prestazione di tali anticipazioni può legittimare la sospensione della prestazione professionale.
art. 360 c.p.c.; art. 114 c.p.c.
Principi di ammissibilità del controllo in Cassazione: la Corte ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla valutazione dei risultati peritali, accogliendo solo censure di diritto e violazioni dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra sospensione della prestazione per inadempimento (art.1460 c.c.) e recesso dal contratto (art.2237 c.c.): la prima è un rimedio temporaneo legato alla buona fede e alla possibilità di ripresa, il secondo comporta effetti di cessazione del rapporto e puo' attivare clausole specifiche (es. accordi integrativi).
- Il professionista puo' legittimamente sospendere l'opera per inadempimento del committente, ma deve farlo secondo buona fede, dando tempestiva e chiara contestazione per consentire al committente di rimediare; altrimenti la sospensione può essere qualificata diversamente.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e del CTU è limitato: le critiche che implichino una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili, salvo violazioni di legge o difetti di interpretazione giuridica.
- Per determinare quale patto retributtivo sia applicabile (disciplinare originario vs. accordi integrativi) occorre accertare l'evento che ha posto fine al rapporto (recesso del professionista o revoca del committente) e considerare la corrispondenza e il comportamento complessivo delle parti.
- Le tariffe e le disposizioni legislative (es. legge 143/1949) sui compensi accessori vanno applicate secondo quanto risulti dal contratto e dall'effettivo svolgimento delle prestazioni; il giudice puo' ridurre i compensi se la prestazione risulta parzialmente eseguita, ma tale riduzione rimane valutazione di merito.
- La semplice notifica di una sanzione amministrativa o la fatturazione separata non sono automaticamente decisive ai fini della responsabilità professionale o della ripartizione del credito: occorre un accertamento probatorio che le colleghi alla negligenza professionale.
- In contenziosi complessi tra professionisti e committenza, conservare e far emergere la corrispondenza e la documentazione (lettere, chiarimenti, riprese delle prestazioni) è fondamentale per dimostrare la natura (sospensione vs. recesso) e gli effetti giuridici degli atti unilaterali.
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