Sentenza n. 2807/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 580/2025, depositata e resa pubblica il 13 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1738/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 7 febbraio 2026 – carta docente, in riferimento alle spese legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 580/2025 quanto alla condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori, spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Dopo la proposizione e notificazione del ricorso, il Ministero ha accreditato, in data 26 marzo 2026, le somme dovute a titolo di compenso professionale. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto tardivamente e solo dopo l’instaurazione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto in corso di causa aveva soddisfatto integralmente il bene della vita perseguito mediante l’azione di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione aveva infatti adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata contenuta in considerazione dell’impegno assai limitato richiesto da una controversia seriale, concentrata sull’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario relativa alle spese legali e priva di specifiche questioni fattuali o giuridiche ulteriori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Non espressamente richiamato nel testo, ma coerente con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; il giudice ha rilevato che il pagamento intervenuto in corso di causa ha soddisfatto il bene della vita perseguito.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue il comando contenuto nel giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione del bene della vita oggetto della domanda.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del processo secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna alle spese legali, la liquidazione delle spese processuali può essere contenuta quando la controversia è seriale, riguarda un’unica questione e non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
- Le spese liquidate in favore della parte vittoriosa possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
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