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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31400/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla fallita Microcinema S.r.l. in liquidazione. Il primo imputato era ritenuto amministratore di fatto della società fallita e responsabile di plurime distrazioni di somme di denaro: pagamenti per forniture simulate, pagamenti per beni non inerenti all’attività d’impresa e una operazione di transazione ritenuta dissipativa, con sottrazione di somme dai conti societari. Il secondo imputato era ritenuto concorrente esterno in due condotte distrattive, per aver ricevuto pagamenti della fallita a fronte di prestazioni simulate mai rese dalle società a lui riconducibili. Nel ricorso del primo imputato si denunciavano: omessa valutazione dei motivi nuovi di appello e nullità della sentenza; difetto di prova della qualifica di amministratore di fatto; illogicità della motivazione sul contributo causale alle distrazioni; diniego delle attenuanti generiche; aumento per la continuazione fallimentare; carenza di motivazione sulle pene accessorie. Nel ricorso del secondo imputato si contestava il difetto di motivazione sulla responsabilità e sul dolo, sostenendo che i pagamenti potevano trovare giustificazione nei rapporti societari e commerciali in essere con altro soggetto e che l’importo distratto era minimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo imputato, ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: i motivi nuovi di appello non risultavano tempestivamente depositati e, comunque, non erano decisivi; la qualifica di amministratore di fatto era sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica; il contributo alle distrazioni e la consapevolezza dell’operazione erano desumibili dagli elementi probatori valorizzati nei giudizi di merito; le doglianze su attenuanti generiche, continuazione e pene accessorie erano nuove e quindi non proponibili per la prima volta in cassazione. Quanto al secondo imputato, il ricorso è stato ritenuto ai limiti dell’ammissibilità ma infondato, perché la motivazione di merito evidenziava la natura distrattiva dei pagamenti, l’assenza di causali lecite e la consapevolezza del contributo al depauperamento patrimoniale, sufficiente a integrare il dolo del concorrente esterno nella bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente di enunciare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione della decisione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina la trattazione del ricorso in cassazione con partecipazione delle parti nel rito camerale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità; la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente integrano vizio processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    È il parametro per dedurre in cassazione la violazione di legge processuale, incluso il vizio di motivazione qualificato come inosservanza dell’obbligo di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente di dedurre il vizio di motivazione, nei limiti consentiti dalla regola della doppia conforme e dell’onere di specifica allegazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Preclude la deduzione per la prima volta in cassazione di questioni non devolute in appello.

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce la nozione di amministratore di fatto come soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione gestoria.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per affermare la responsabilità dell’amministratore di fatto che ometta consapevolmente di impedire condotte illecite cui è tenuto a presidiare.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alle circostanze attenuanti generiche, ma il relativo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo e comunque aspecifico.

  • art. 114 cod. pen.

    Invocato dalla difesa del primo imputato per la possibile attenuazione per minima partecipazione, ma la censura è stata dichiarata nuova e non esaminabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omessa motivazione sui motivi nuovi di appello non determina automaticamente nullità della sentenza: occorre verificare se quei motivi siano stati ritualmente e tempestivamente depositati, se siano decisivi e se non siano comunque incompatibili con la motivazione complessiva della decisione.
  • Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La qualifica di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori tipici, ma non l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di diritto; sono sufficienti elementi sintomatici di un inserimento organico con funzioni direttive in ambiti rilevanti della vita societaria.
  • Chi assume stabilmente un ruolo gestorio di fatto risponde degli obblighi dell’amministratore di diritto e può essere chiamato a rispondere anche per condotte omissive o per consapevole inerzia rispetto a operazioni distrattive.
  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ai fini del concorso dell’extraneus non è necessario che il soggetto risponda della qualità di amministratore o che conosca lo stato di dissesto; è sufficiente la prova di un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, in assenza di una valida giustificazione dell’operazione.
  • La natura simulata o non inerente delle prestazioni pagate dalla fallita, specie in una fase di mera liquidazione, può legittimare la qualificazione distrattiva dei pagamenti e sostenere la prova della consapevolezza dei soggetti coinvolti.
  • Le questioni non devolute con l’atto di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo i limiti stretti previsti dall’art. 606 c.p.p.; ciò vale anche per attenuanti generiche, attenuanti ex art. 114 c.p. e profili sanzionatori non specificamente impugnati in secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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