Sentenza del 12/05/2017 n. 1304 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tasse sulle concessioni governative - Tassa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.p.r. 26.10.1972, n. 641 - Abrogazione dell'art. 21 citato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva che l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 fosse stato abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, poiché il Codice delle comunicazioni elettroniche aveva liberalizzato la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, eliminando il precedente regime concessorio. Di conseguenza, sosteneva che il contratto di abbonamento alla telefonia mobile non potesse più essere assoggettato alla tassa di concessione governativa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione non ha comportato l'abrogazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, poiché lo Stato ha mantenuto poteri di vigilanza, regolazione e autorizzazione. Il contratto di abbonamento alla telefonia mobile continua quindi a integrare il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa. La vigenza dell'art. 21 è stata inoltre confermata dall'art. 2, comma 4, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, che ha interpretato autenticamente l'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche, includendo tra le stazioni radioelettriche anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre.
Norme richiamate
Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Prevede la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. La disposizione è stata ritenuta tuttora vigente e applicabile ai contratti di abbonamento di telefonia mobile.
Art. 3, comma 2, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
La norma liberalizza l'accesso al mercato e la fornitura dei servizi, ma non elimina ogni potere pubblico di vigilanza, regolazione e autorizzazione né abroga automaticamente la tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa.
Artt. 25, 86, 87, 87-bis, 87-ter e 88 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Confermano la permanenza di poteri statali di regolazione, vigilanza e autorizzazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, incompatibili con l'idea di una completa sottrazione del settore a ogni intervento pubblico.
Art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
La disposizione, richiamata dall'art. 21 della Tariffa, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alle stazioni radioelettriche comprende anche le apparecchiature terminali utilizzate per il servizio radiomobile terrestre.
Art. 2, comma 4, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4
Per gli effetti dell'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 641 le disposizioni dell'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche [...] si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
La norma di interpretazione autentica ha confermato espressamente che i terminali di telefonia mobile rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 21 della Tariffa e sono quindi soggetti alla tassa.
Massime di principio
- La liberalizzazione di un mercato o la cessazione di un regime concessorio non comportano automaticamente l'abrogazione delle imposte o tasse collegate all'attività, salvo un'espressa disposizione abrogativa o un'incompatibilità normativa effettiva.
- Per stabilire se un tributo è ancora dovuto occorre distinguere tra liberalizzazione dell'attività economica e permanenza dei poteri pubblici di regolazione, autorizzazione e vigilanza.
- Un contratto di abbonamento alla telefonia mobile può costituire il presupposto della tassa di concessione governativa quando la normativa qualifica le apparecchiature terminali come stazioni radioelettriche ai fini fiscali.
- Le norme di interpretazione autentica possono chiarire retroattivamente il significato di una disposizione preesistente e confermare l'applicabilità del tributo anche a fattispecie già contestate.
- In situazioni analoghe, la semplice invocazione della liberalizzazione del settore non è sufficiente per contestare un tributo: occorre verificare il testo della norma impositiva, l'eventuale abrogazione espressa e la compatibilità con la disciplina successiva.
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